Ai concessionari depositi G.P.L. All'Ente delle ferrovie dello Stato Ai prefetti Al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette Alle U.S.S.L. Ai comandi provinciali dei vigili del fuoco Alle regioni Alla Cassa conguaglio G.P.L. Agli uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.I.C.A.) Da una verifica effettuata dalla U.S.S.L. n. 54 della regione Lombardia ad un deposito di G.P.L. e' stato eccepito tra l'altro lo stazionamento di un numero rilevante di ferrocisterne di gran lunga superiore alle possibilita' di ricezione dell'impianto. Una successiva interrogazione parlamentare ha poi evidenziato che l'episodio denunziato dall'U.S.S.L. avverrebbe con una certa frequenza sollecitando l'intervento di questo Ministero allo scopo di evitare che tali comportamenti possano provocare gravi incidenti pericolosi per la pubblica incolumita'. Tale evenienza, oltre a comportare un aumento non autorizzato dalla capacita' del deposito, di per se' perseguibile ai sensi dell'art. 17 della legge 8 febbraio 1934, n. 367, introduce di fatto elementi di pericolosita' che, per la portata e rilevanza, vanificano gli accorgimenti di prevenzione incendi preventivamente prescritti per i serbatoi fissi e per le attrezzature di carico e scarico in dotazione ad ogni impianto. Il rispetto delle condizioni di sicurezza nel deposito non deve peraltro comportare un aggravio alternativo delle condizioni di rischio nelle stazioni ferroviarie, per cui l'arrivo delle ferrocisterne deve essere commisurato all'effettiva capacita' di stoccaggio disponibile nel deposito, ove insista un raccordo ferroviario, ed al numero massimo consentito per gli altri depositi, in guisa che tutte le ferrocisterne arrivate in stazione possano essere inviate senza indugio al punto di travaso senza pericolosi stazionamenti delle stesse sui binari di parcheggio-merci sicuramente sprovvisti di mezzi idonei per interventi di emergenza e spesso ubicati a ridosso di aree urbane. Di conseguenza, anche in conformita' ai vari pareri espressi in materia dalla C.C.S.E.I. (Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno) si precisa quanto sgue: 1) la sosta di ferrocisterne cariche di prodotto all'interno dei depositi, quando il prodotto in esse contenuto non puo' essere travasato nei serbatoi fissi rimasti vuoti viene a maggiorare la capacita' autorizzata e costituisce un incremento surrettizio di capacita' dei depositi stessi ed e' pertanto una palese violazione del decreto di concessione passibile delle sanzioni previste dalla normativa vigente; 2) la sosta negli scali merci ferroviari di vagoni carichi di G.P.L., oltre il tempo strettamente necessario alla loro introduzione nei depositi destinatari, costituisce un deposito abusivo. Le ditte pertanto, devono commisurare le spedizioni in modo da evitare l'arrivo di ferrocisterne in numero superiore alla disponibilita' vacante nel deposito e di essere quindi costrette a lasciare in sosta ferrocisterne nelle stazioni; 3) le ditte sprovviste di raccordo ferroviario che utilizzano il carrelamento per la ricezione dei vagoni, oltre a non poter immettere nel deposito un quantitativo superiore a quello massimo introducibile devono mantenere costantemente ogni ferrocisterna sui rispettivi carrelli stradali, con le motrici agganciate, onde poterli celermente allontanare in caso di pericolo. I vagoni carrellati devono viaggiare sotto scorta, come previsto nelle disposizioni vigenti e le operazioni di carrelamento devono essere sospese in caso di condizioni meteorologiche avverse (nebbia, neve, ecc.). Allo scopo di conseguire uno scrupoloso rispetto di quanto sopra richiamato e fornire al contempo agli organi di controllo indicazioni operative cui attenersi, si invitano gli enti in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali a rilasciare gli atti autorizzativi necessari nonche' ad effettuare le opportune verifiche, tenendo presente che il 20% della capacita' nominale autorizzata del deposito non puo' essere utilizzato per motivi tecnici di sicurezza ed il 10% del prodotto deve restare indisponibile nei serbatoi per obbligo di scorta. Ne deriva che ogni partita di rifornimento non puo' in ogni caso essere superiore al 70% della capacita' di stoccaggio autorizzata con il decreto ministeriale di concessione, fermo restando l'obbligo di non superare in nessuna circostanza il quantitativo massimo di G.P.L. ammesso nel deposito. A tal fine viene di seguito indicato per ogni deposito, che risulta essere raccordato alla linea ferroviaria, il numero massimo teorico di ferrocisterne di G.P.L. potenzialmente ammissibili che deve essere opportunamente ridotto in base alla capienza effettiva del raccordo nel tratto interno al deposito. I depositi non elencati che intendono ricevere G.P.L. per ferrovia dovranno darne comunicazione a questo Ministero che provvedera' ad integrare l'elenco con la relativa indicazione del numero massimo giornaliero teorico di ferrocisterne. L'Ente ferrovie dello Stato in particolare e' invitato a comunicare alle stazioni che ricevono GPL in ferrocisterne di attenersi a quanto sopra riportato e di comunicare ai competenti uffici di coordinamento merci, per ogni deposito elencato, il numero massimo di carri per il quale puo' essere autorizzata giornalmente la spedizione che non deve essere comunque superiore all'effettiva capienza del tronco ferroviario installato all'interno del deposito. Per le aziende sprovviste di raccordo il numero dei carri non potra' superare il numero dei carrelli completi di motrice disponibili esclusivamente per questo servizio. Il Ministro: BODRATO