Ai concessionari depositi G.P.L.
                                  All'Ente delle ferrovie dello Stato
                                  Ai prefetti
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Direzione generale dogane e imposte
                                  indirette
                                  Alle U.S.S.L.
                                  Ai comandi provinciali  dei  vigili
                                  del fuoco
                                  Alle regioni
                                  Alla Cassa conguaglio G.P.L.
                                  Agli uffici provinciali industria,
                                    commercio      ed     artigianato
                                  (U.P.I.C.A.)
  Da una verifica effettuata  dalla  U.S.S.L.  n.  54  della  regione
Lombardia  ad  un deposito di G.P.L. e' stato eccepito tra l'altro lo
stazionamento di un numero rilevante di ferrocisterne di  gran  lunga
superiore alle possibilita' di ricezione dell'impianto.
  Una  successiva  interrogazione parlamentare ha poi evidenziato che
l'episodio  denunziato  dall'U.S.S.L.  avverrebbe   con   una   certa
frequenza sollecitando l'intervento di questo Ministero allo scopo di
evitare  che  tali  comportamenti  possano  provocare gravi incidenti
pericolosi per la pubblica incolumita'.
  Tale evenienza, oltre a comportare un aumento non autorizzato dalla
capacita' del deposito, di per se' perseguibile ai sensi dell'art. 17
della legge 8 febbraio 1934, n. 367, introduce di fatto  elementi  di
pericolosita'  che,  per  la  portata  e  rilevanza,  vanificano  gli
accorgimenti di prevenzione incendi preventivamente prescritti per  i
serbatoi fissi e per le attrezzature di carico e scarico in dotazione
ad ogni impianto.
  Il  rispetto  delle  condizioni  di sicurezza nel deposito non deve
peraltro comportare  un  aggravio  alternativo  delle  condizioni  di
rischio   nelle   stazioni   ferroviarie,   per  cui  l'arrivo  delle
ferrocisterne deve  essere  commisurato  all'effettiva  capacita'  di
stoccaggio   disponibile   nel  deposito,  ove  insista  un  raccordo
ferroviario, ed al numero massimo consentito per gli altri  depositi,
in  guisa  che  tutte  le  ferrocisterne arrivate in stazione possano
essere inviate senza indugio al punto  di  travaso  senza  pericolosi
stazionamenti delle stesse sui binari di parcheggio-merci sicuramente
sprovvisti  di  mezzi  idonei  per  interventi  di emergenza e spesso
ubicati a ridosso di aree urbane.
  Di conseguenza, anche in conformita' ai  vari  pareri  espressi  in
materia  dalla  C.C.S.E.I.  (Commissione  consultiva  per le sostanze
esplosive ed infiammabili  del  Ministero  dell'interno)  si  precisa
quanto sgue:
   1)  la  sosta di ferrocisterne cariche di prodotto all'interno dei
depositi, quando il  prodotto  in  esse  contenuto  non  puo'  essere
travasato  nei  serbatoi  fissi  rimasti  vuoti viene a maggiorare la
capacita' autorizzata e  costituisce  un  incremento  surrettizio  di
capacita'  dei  depositi  stessi ed e' pertanto una palese violazione
del decreto di concessione passibile delle  sanzioni  previste  dalla
normativa vigente;
   2)  la  sosta  negli  scali  merci ferroviari di vagoni carichi di
G.P.L., oltre il tempo strettamente necessario alla loro introduzione
nei depositi destinatari, costituisce un deposito abusivo.  Le  ditte
pertanto,  devono  commisurare  le  spedizioni  in  modo  da  evitare
l'arrivo di ferrocisterne in  numero  superiore  alla  disponibilita'
vacante nel deposito e di essere quindi costrette a lasciare in sosta
ferrocisterne nelle stazioni;
   3)  le  ditte sprovviste di raccordo ferroviario che utilizzano il
carrelamento per la ricezione dei vagoni, oltre a non poter immettere
nel deposito un quantitativo superiore a quello massimo introducibile
devono mantenere  costantemente  ogni  ferrocisterna  sui  rispettivi
carrelli stradali, con le motrici agganciate, onde poterli celermente
allontanare in caso di pericolo. I vagoni carrellati devono viaggiare
sotto   scorta,   come  previsto  nelle  disposizioni  vigenti  e  le
operazioni  di  carrelamento  devono  essere  sospese  in   caso   di
condizioni meteorologiche avverse (nebbia, neve, ecc.).
  Allo  scopo  di  conseguire uno scrupoloso rispetto di quanto sopra
richiamato e fornire al contempo agli organi di controllo indicazioni
operative  cui  attenersi,  si  invitano  gli  enti   in   indirizzo,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze istituzionali a rilasciare
gli atti autorizzativi necessari nonche' ad effettuare  le  opportune
verifiche,  tenendo  presente  che  il  20%  della capacita' nominale
autorizzata del  deposito  non  puo'  essere  utilizzato  per  motivi
tecnici   di   sicurezza   ed   il  10%  del  prodotto  deve  restare
indisponibile nei serbatoi per obbligo di scorta. Ne deriva che  ogni
partita di rifornimento non puo' in ogni caso essere superiore al 70%
della capacita' di stoccaggio autorizzata con il decreto ministeriale
di  concessione,  fermo restando l'obbligo di non superare in nessuna
circostanza il quantitativo massimo di G.P.L. ammesso nel deposito. A
tal fine viene di seguito indicato per  ogni  deposito,  che  risulta
essere  raccordato  alla linea ferroviaria, il numero massimo teorico
di ferrocisterne di G.P.L. potenzialmente ammissibili che deve essere
opportunamente ridotto in base alla capienza effettiva  del  raccordo
nel tratto interno al deposito. I depositi non elencati che intendono
ricevere  G.P.L.  per  ferrovia dovranno darne comunicazione a questo
Ministero che provvedera'  ad  integrare  l'elenco  con  la  relativa
indicazione del numero massimo giornaliero teorico di ferrocisterne.
  L'Ente ferrovie dello Stato in particolare e' invitato a comunicare
alle stazioni che ricevono GPL in ferrocisterne di attenersi a quanto
sopra riportato e di comunicare ai competenti uffici di coordinamento
merci,  per ogni deposito elencato, il numero massimo di carri per il
quale puo' essere autorizzata giornalmente la spedizione che non deve
essere  comunque  superiore   all'effettiva   capienza   del   tronco
ferroviario  installato  all'interno  del  deposito.  Per  le aziende
sprovviste di raccordo il numero dei carri  non  potra'  superare  il
numero  dei  carrelli  completi di motrice disponibili esclusivamente
per questo servizio.
                                                 Il Ministro: BODRATO