IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Considerata l'opportunita' di adottare un atto di indirizzo e coordinamento della attivita' amministrativa delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, tenuto conto che tale attivita' ha rilevanza nazionale e postula interventi di sostegno con caratteristiche di uniformita' su tutto il territorio nazionale; Tenuto conto che le regioni e le province autonome possono determinarsi ad adottare provvedimenti di sostegno all'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare disporre l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni volti a favorire lo sviluppo delle imprese del settore; Considerato che le iniziative di sostegno devono perseguire la finalita' di ristrutturare il mercato dell'autotrasporto nel quadro del disegno globale di riassetto del settore quale emerge dalla normativa di recente approvata dal Parlamento ed in corso di promulgazione da parte del Capo dello Stato; Considerato altresi' che sarebbero sindacabili anche a livello CEE tutte le iniziative di aiuti che comportassero distorsioni nelle regole di concorrenza anche in ambito comunitario; Rilevato che, in ogni caso, le iniziative di sostegno e di aiuti in questione devono essere indirizzate soltanto a quelle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi regolarmente iscritte all'"Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi", istituito presso il Ministero dei trasporti ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298; Rilevato che, comunque, le imprese devono svolgere l'attivita' nel pieno rispetto della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, che ne regola l'esercizio, ivi compresa l'osservanza delle disposizioni relative all'applicazione delle tariffe obbligatorie a forcella; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; Decreta: E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento. 1. Si segnala alle regioni e province autonome l'opportunita' di uniformarsi, nell'adozione dei provvedimenti di sostegno specificati in premessa, alla finalita' descritta di ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto, nonche' la necessita' che le procedure per la individuazione delle imprese beneficiarie delle iniziative di sostegno prevedano comunque una puntuale verifica dell'ottemperanza alle richiamate norme vigenti da parte delle imprese stesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERNINI, Ministro dei trasporti