IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 recante "Disciplina
dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e  del
pollame  vivo  in  genere  ai  fini  della  profilassi delle malattie
infettive e diffusive della specie" e successive modifiche;
  Vista l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984 recante "Norme  rela-
tive   al   traffico   internazionale  degli  animali  domestici,  di
selvaggina allevata, di uova da cova, di  conigli  e  delle  relative
carni fresche, refrigerate o congelate";
  Vista    l'ordinanza   ministeriale   25   gennaio   1986   recante
"Modificazioni ed integrazioni dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio
1968 relative alla disciplina della importazione delle uova da cova e
del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un  giorno,  di
provenienza estera, ai fini della profilassi delle malattie infettive
e diffusive della specie";
  Considerato che alla data del 1' gennaio 1992 entrera' in vigore la
direttiva  del  Consiglio n. 90/539 del 15 ottobre 1990 relativa alle
norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi  intracomunitari  e  le
importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Il  testo  dell'art.  1 dell'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986
citata in premessa e' sostituito dal seguente:
  "1. Per l'importazione delle uova da cova e  del  pollame  vivo  in
genere,  ivi  compresi i pulcini di un giorno, appartenenti alle spe-
cie: gallo domestico (genere  Gallus),  faraona  o  Numida  Meleagris
(genere  Numida),  tacchino o Meleagris Gallopavo (genere Meleagris),
anitra  domestica  (genere  Anser),  oca  domestica  (genere  Anser),
provenienti  da  qualsiasi  Paese  terzo,  e' richiesta la preventiva
autorizzazione   sanitaria   di   cui   all'art.   1   dell'ordinanza
ministeriale 26 gennaio 1968.
  2.  L'importazione  delle uova da cova e del pollame vivo di cui al
comma  1  in  provenienza  dai  Paesi  appartenenti  alla   Comunita'
economica  europea e' consentita a condizione che il responsabile del
servizio veterinario della U.S.L.  competente  per  territorio  abbia
preventivamente   trasmesso   all'ufficio   veterinario   di  confine
attraverso il quale gli animali  dovranno  transitare,  una  apposita
dichiarazione.
  Tale  dichiarazione  dovra'  attestare  che  la  ditta importatrice
dispone nel luogo  di  destinazione  degli  animali  di  attrezzature
idonee  ad accogliere il pollame e le uova importate, assicurando nel
contempo lo svolgimento di tutti i controlli previsti dalla circolare
n. 15 del Ministero sanita' del 28 marzo 1985.
  Le dichiarazioni rilasciate dal servizio veterinario  delle  U.S.L.
hanno validita' di un anno; esse potranno comunque essere revocate in
qualsiasi momento qualora venissero a mancare le condizioni sanitarie
che ne hanno determinato il rilascio".
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 febbraio 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO