IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 recante "Disciplina dell'importazione delle uova da cova, dei pulcini di un giorno e del pollame vivo in genere ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie" e successive modifiche; Vista l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984 recante "Norme rela- tive al traffico internazionale degli animali domestici, di selvaggina allevata, di uova da cova, di conigli e delle relative carni fresche, refrigerate o congelate"; Vista l'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986 recante "Modificazioni ed integrazioni dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968 relative alla disciplina della importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno, di provenienza estera, ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive della specie"; Considerato che alla data del 1' gennaio 1992 entrera' in vigore la direttiva del Consiglio n. 90/539 del 15 ottobre 1990 relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova; Ordina: Art. 1. Il testo dell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 25 gennaio 1986 citata in premessa e' sostituito dal seguente: "1. Per l'importazione delle uova da cova e del pollame vivo in genere, ivi compresi i pulcini di un giorno, appartenenti alle spe- cie: gallo domestico (genere Gallus), faraona o Numida Meleagris (genere Numida), tacchino o Meleagris Gallopavo (genere Meleagris), anitra domestica (genere Anser), oca domestica (genere Anser), provenienti da qualsiasi Paese terzo, e' richiesta la preventiva autorizzazione sanitaria di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 26 gennaio 1968. 2. L'importazione delle uova da cova e del pollame vivo di cui al comma 1 in provenienza dai Paesi appartenenti alla Comunita' economica europea e' consentita a condizione che il responsabile del servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio abbia preventivamente trasmesso all'ufficio veterinario di confine attraverso il quale gli animali dovranno transitare, una apposita dichiarazione. Tale dichiarazione dovra' attestare che la ditta importatrice dispone nel luogo di destinazione degli animali di attrezzature idonee ad accogliere il pollame e le uova importate, assicurando nel contempo lo svolgimento di tutti i controlli previsti dalla circolare n. 15 del Ministero sanita' del 28 marzo 1985. Le dichiarazioni rilasciate dal servizio veterinario delle U.S.L. hanno validita' di un anno; esse potranno comunque essere revocate in qualsiasi momento qualora venissero a mancare le condizioni sanitarie che ne hanno determinato il rilascio". La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 1992 Il Ministro: DE LORENZO