Agli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CEE Alle Associazioni di categoria interessate Con lettera n. M/993 del 27 marzo 1991 e' stato notificato a codesti opifici l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, che estende, a decorrere dal 1' gennaio 1992, il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti a tutti gli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CEE. Le modalita' di attuazione della menzionata normativa sono state stabilite con regolamento CEE n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991 modificato da ultimo dal regolamento n. 3087/91 del 22 ottobre 1991. In attesa dell'emanazione dell'apposito atto legislativo e del relativo regolamento ministeriale di applicazione che disciplinino in maniera organica tutta la materia, si forniscono le indicazioni di massima atte a porre in essere alcune prescrizioni normative previste per la classificazione delle carcasse bovine e per la loro identificazione. Quest'ultima deve essere effettuata mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile e atossico che indichi la categoria, la classe di conformazione e lo stato di ingrassamento del bestiame macellato. Le classi di conformazione da utilizzare sono quelle indicate all'allegato 1 del regolamento n. 1208/81 integrate dalla classe "S" con il regolamento n. 1026/91. La marchiatura deve essere apposta: sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare; sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. L'altezza delle lettere e delle cifre deve essere di almeno 2 cm (art. 1, par. 2 del regolamento CEE n. 344/91). A tale operazione deve provvedere personale qualificato, in possesso di attestato rilasciato dal Comitato nazionale bovini, previo superamento di corsi di abilitazione appositamente indetti. Sono esentati dall'obbligo della classificazione gli stabilimenti che, nella media annuale, non macellino piu' di 75 bovini adulti per settimana. L'esenzione viene altresi' applicata per i commercianti al minuto che acquistino animali vivi e li facciano macellare per proprio conto, come anche per gli stabilimenti che provvedano a disossare tutti i bovini macellati. Ai controlli prescritti dall'art. 3, par. 2, del regolamento CEE n. 344/91 provvede il Ministero dell'agricoltura, sotto la vigilanza del Comitato nazionale bovini, istituito con decreto ministeriale 2 agosto 1984. Si invitano pertanto gli stabilimenti in indirizzo a voler adottare con sollecitudine tutte le misure necessarie per l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate. Per ogni chiarimento in merito al contenuto della presente circolare la divisione X della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli di questo Ministero resta a disposizione degli interessati. Il Ministro: GORIA