Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento  nella  regione Valle
                                  d'Aosta
                                  Ai   prefetti   della    Repubblica
                                  (escluso Sicilia)
                                     e, per conoscenza:
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione Sicilia
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale siciliana
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  provincia di Trento
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  provincia di Bolzano
                                  Ai  prefetti della Repubblica (solo
                                  Sicilia)
  Sono pervenuti  a  questo  Ministero  numerosi  quesiti  diretti  a
conoscere  l'esatta portata dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, ed in particolare se lo stesso, che come e' noto prevede,  al
primo  comma,  che  tutte  le  piante  organiche  di  Ministeri, enti
pubblici, enti economici definite prima del 31 dicembre 1989  debbono
essere riviste in diminuzione sulla base dei carichi funzionali entro
il  30  giugno  1992  e  sottoposte  all'approvazione  formale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, debba o meno  riferirsi  anche
agli  enti  locali  con  la  conseguenza che questi ultimi dovrebbero
operare nei termini suddetti e non trasmettere  piu'  gli  atti  alla
Commissione centrale per la finanza locale.
  Al  riguardo,  si  ritiene  che  la  disposizione  citata non trovi
applicazione nei confronti dei  comuni,  province  loro  consorzi  ed
aziende   speciali   e  comunita'  montane  e  cio'  in  ordine  alla
considerazione che detti enti non sono menzionati  espressamente  dal
dettato  normativo,  al  contrario  di  quanto  invece  stabilito dal
secondo comma dello stesso art. 6, che nello  statuire  la  validita'
delle  comunicazioni  via  telefax  tra  enti, coerentemente richiama
quelli a cui la norma si riferisce e tra questi  sono  esplicitamente
indicati "Regioni ed enti locali" (ubi lex voluit, dixit).
  Tale  orientamento  peraltro  trova  ulteriore  conferma laddove si
tenga conto che la C.C.F.L. e' un organo le cui funzioni  sono  state
confermate  dalla  legge  n.  142/90  dall'art. 64 e quindi deroghe a
detta competenza, ai sensi dell'art. 1,  terzo  comma,  della  stessa
legge,  non  possono  essere  introdotte  se  non  mediante  espresse
modificazioni delle sue disposizioni.
  Si prega di portare quanto sopra a  conoscenza  degli  enti  locali
interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.
                                              p. Il Ministro: MALPICA