IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il regolamento organico della Guardia di  finanza,  approvato
con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ed in particolare l'art. 23
e successivi concernenti l'arruolamento nella Guardia di finanza;
  Viste  le  leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e
10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul  reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;
  Vista  la  legge  6  febbraio  1974,  n.  45,  sul  reclutamento di
ufficiali di complemento della Guardia  di  finanza  in  servizio  di
prima nomina;
  Vista  la  legge  11  dicembre  1975,  n. 627, sul reclutamento dei
sottufficiali della Guardia di finanza;
  Vista la legge 1› febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri,
dei graduati e militari di truppa dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
Corpo  della  guardia  di  finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo  fore-
stale dello Stato;
  Vista  la  legge  25  maggio  1989, n. 190, titolata: "Disposizioni
sulla revisione dei  ruoli  degli  ufficiali,  sull'incremento  degli
organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata
in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il
controllo  in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio"
che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi
ufficiali della Guardia di finanza;
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 238, concernente la  sostituzione
dell'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, sopra citata;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n.
1006,   e   successive   aggiunte,  riguardante  il  regolamento  sul
reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990,  n.
194, concernente la sostituzione degli articoli 1 e 2 del regolamento
sul  reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio  1987,  n.  411,  concernente  i  limiti  di  altezza  per  la
partecipazione ai concorsi pubblici;
  Visto il foglio d'ordini speciale  1›  gennaio  1988  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 dicembre 1987 recante norme sui
profili sanitari dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza;
  Ritenuta,  pertanto,  l'opportunita'  di  fornire  alle  competenti
commissioni  preposte alla selezione univoche direttive per delineare
i profili sanitari degli aspiranti all'arruolamento;
                              Decreta:
  Sono  approvate  le  nuove  direttive  per  delineare  il   profilo
sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza.
   Roma, 3 febbraio 1992
                                                 Il Ministro: FORMICA
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1992
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 320