IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il regolamento organico della Guardia di finanza, approvato con regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ed in particolare l'art. 23 e successivi concernenti l'arruolamento nella Guardia di finanza; Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza; Vista la legge 6 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina; Vista la legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza; Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo fore- stale dello Stato; Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, titolata: "Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio" che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi ufficiali della Guardia di finanza; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 238, concernente la sostituzione dell'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, sopra citata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990, n. 194, concernente la sostituzione degli articoli 1 e 2 del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, concernente i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il foglio d'ordini speciale 1 gennaio 1988 e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1987 recante norme sui profili sanitari dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza; Ritenuta, pertanto, l'opportunita' di fornire alle competenti commissioni preposte alla selezione univoche direttive per delineare i profili sanitari degli aspiranti all'arruolamento; Decreta: Sono approvate le nuove direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza. Roma, 3 febbraio 1992 Il Ministro: FORMICA Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1992 Registro n. 16 Finanze, foglio n. 320