IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657; Visti gli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopra citato, che impongono al concessionario l'obbligo di mantenere in servizio il personale gia' dipendente dalle esattorie e dalle ricevitorie provinciali, nonche' l'obbligo di assumere le persone fisiche gia' titolari di esattorie; Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 sopra citato, che stabilisce le modalita' di remunerazione dell'attivita' svolta dai concessionari; Visto i decreti ministeriali 16 ottobre 1989 che fissano la misura dei compensi spettanti ai concessionari; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che fissa per l'anno 1990 la misura degli interessi semestrali di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo; Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura del rimborso delle spese sostenute dai concessionari per il compimento degli atti esecutivi; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'anno 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, l'erogazione di contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno 1992 le disponibilita' finanziarie in conto residui esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991; Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 417/1991 sopra citato, in cui sono stabilite le modalita' di determinazione del contributo spettante ad ogni concessionario o commissario governativo; Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 417/1991 sopra citato, che fa salvi gli effetti dei decreti ministeriali 12 giugno 1991 e 18 luglio 1991 con i quali e' determinato l'importo globale da erogare, pari al 75% delle residue disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1990 sul cap. 6910 sopracitato; Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1991 con i quali viene determinato l'importo del contributo spettante ad ogni concessionario o commissario governativo, nei limiti del sopra indicato 75%; Visti l'art. 6 del decreto ministeriale 12 giugno 1991 e l'art. 5 del decreto ministeriale 18 luglio 1991 che stabiliscono che per l'erogazione del restante 25% si provvedera' con separato decreto; Visto il parere emesso dalla commissione consultiva, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in data 11 novembre 1991, nel quale si afferma che il rimanente 25% del contributo puo' essere corrisposto anche con criteri diversi rispetto a quelli indicati nel sopra richiamato art. 3, commi 3, e 4, del decreto-legge n. 348/1991, successivamente sostituito dal decreto-legge n. 417/1991, e viene data l'indicazione di far riferimento al personale obbligatoriamente mantenuto in servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988, secondo il criterio gia' illustrato nel parere reso dal medesimo organo consultivo nelle sedute del 18-19 dicembre 1990. Considerati gli squilibri ancora esistenti, dopo l'erogazione del 75% del contributo, presso la maggior parte delle concessioni; Considerato che l'integrale applicazione del criterio indicato dalla commissione consultiva non modificherebbe gli squilibri ancora esistenti per la maggior parte delle concessioni, e che pertanto appare opportuno utilizzare un critero che tenga conto delle diversificate esigenze delle concessioni stesse; Considerato che le attuali disponibilita' finanziarie in conto residui esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991 ammontano a L. 103.845.000.000; Decreta: Art. 1. Per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, a favore dei soggetti concessionari del servizio e dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla base dei dati trasmessi al servizio centrale della riscossione ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono stati accertati per l'esercizio 1990 squilibri di gestione che compromettono il regolare svolgimento del servizio, e' ulteriormente utilizzata la somma di lire 103.845.000.000 corrispondente alle attuali disponibilita' finanziarie in conto residui esistenti sul cap. 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. A tal fine la somma di L. 103.845.000.000 e' suddivisa in due parti.