IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di  altre
entrate  dello  Stato  e  di  altri  enti  pubblici, emanato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visti gli articoli 122 e  123  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  43/1988 sopra citato, che impongono al concessionario
l'obbligo di mantenere in servizio il personale gia' dipendente dalle
esattorie e  dalle  ricevitorie  provinciali,  nonche'  l'obbligo  di
assumere le persone fisiche gia' titolari di esattorie;
  Visto  l'art.  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
43/1988 sopra citato, che stabilisce le  modalita'  di  remunerazione
dell'attivita' svolta dai concessionari;
  Visto  i decreti ministeriali 16 ottobre 1989 che fissano la misura
dei compensi spettanti ai concessionari;
  Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1989, che fissa per l'anno
1990 la misura degli  interessi  semestrali  di  mora  per  ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo;
  Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1989, che fissa la misura
del   rimborso   delle  spese  sostenute  dai  concessionari  per  il
compimento degli atti esecutivi;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.
417, che prevede, in favore dei soggetti concessionari del servizio e
dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione
nei  cui  confronti  sono  stati  accertati squilibri di gestione per
l'anno 1990 che compromettono il regolare svolgimento  del  servizio,
l'erogazione  di  contributi in conto esercizio utilizzando nell'anno
1992 le disponibilita' finanziarie in  conto  residui  esistenti  sul
cap.  6910  dello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l'anno 1991;
  Visto l'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge  n.  417/1991  sopra
citato,  in  cui  sono  stabilite  le modalita' di determinazione del
contributo   spettante   ad   ogni   concessionario   o   commissario
governativo;
  Visto  l'art.  3,  comma  5,  del  decreto-legge  n. 417/1991 sopra
citato, che fa salvi gli effetti dei decreti ministeriali  12  giugno
1991 e 18 luglio 1991 con i quali e' determinato l'importo globale da
erogare,  pari  al  75%  delle residue disponibilita' esistenti al 31
dicembre 1990 sul cap. 6910 sopracitato;
  Visti i decreti ministeriali 10 ottobre  1991  con  i  quali  viene
determinato l'importo del contributo spettante ad ogni concessionario
o commissario governativo, nei limiti del sopra indicato 75%;
  Visti  l'art.  6 del decreto ministeriale 12 giugno 1991 e l'art. 5
del decreto ministeriale 18 luglio  1991  che  stabiliscono  che  per
l'erogazione del restante 25% si provvedera' con separato decreto;
  Visto  il  parere  emesso  dalla  commissione  consultiva, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  in data 11 novembre 1991, nel quale si afferma che il
rimanente 25%  del  contributo  puo'  essere  corrisposto  anche  con
criteri  diversi rispetto a quelli indicati nel sopra richiamato art.
3, commi 3, e  4,  del  decreto-legge  n.  348/1991,  successivamente
sostituito  dal decreto-legge n. 417/1991, e viene data l'indicazione
di  far  riferimento  al  personale  obbligatoriamente  mantenuto  in
servizio ai sensi degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 43/1988, secondo il criterio gia' illustrato nel
parere reso dal medesimo organo consultivo  nelle  sedute  del  18-19
dicembre 1990.
  Considerati  gli  squilibri ancora esistenti, dopo l'erogazione del
75% del contributo, presso la maggior parte delle concessioni;
  Considerato che  l'integrale  applicazione  del  criterio  indicato
dalla  commissione consultiva non modificherebbe gli squilibri ancora
esistenti per la maggior parte  delle  concessioni,  e  che  pertanto
appare   opportuno  utilizzare  un  critero  che  tenga  conto  delle
diversificate esigenze delle concessioni stesse;
  Considerato che le  attuali  disponibilita'  finanziarie  in  conto
residui  esistenti  sul  cap.  6910  dello  stato  di  previsione del
Ministero  delle   finanze   per   l'anno   1991   ammontano   a   L.
103.845.000.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'erogazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 30  dicembre  1991,  n.  417,  a  favore  dei  soggetti
concessionari  del  servizio  e  dei  commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti, sulla  base  dei
dati  trasmessi  al  servizio  centrale  della  riscossione  ai sensi
dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43, sono stati accertati per l'esercizio 1990 squilibri di
gestione che compromettono il regolare svolgimento del  servizio,  e'
ulteriormente   utilizzata   la   somma   di   lire   103.845.000.000
corrispondente  alle  attuali  disponibilita'  finanziarie  in  conto
residui  esistenti  sul  cap.  6910  dello  stato  di  previsione del
Ministero delle finanze per l'anno 1991.
  A tal fine la somma di  L.  103.845.000.000  e'  suddivisa  in  due
parti.