All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo citato  in  epigrafe,
alla  pag.  25,  prima  colonna, del suindicato supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: " .. Nella  nota  d'ordine,
comunque,  in  luogo della indicazione completa degli elementi di cui
al comma 5, puo' essere riportato il solo ..", si legga: "  ..  Nella
nota  d'ordine,  comunque,  in luogo della indicazione completa degli
elementi di cui al comma 1, puo' essere riportato il solo riferimento
..".
   All'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alla  pag.
26,  seconda  colonna, del gia' citato supplemento ordinario, dove e'
scritto: " .. l'informazione di cui al comma 1 dell'art.  5  ..",  si
legga: " .. l'informazione di cui al comma 5 dell'art. 5 ..".