All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 25, prima colonna, del suindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, dove e' scritto: " .. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, puo' essere riportato il solo ..", si legga: " .. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, puo' essere riportato il solo riferimento ..". All'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo, alla pag. 26, seconda colonna, del gia' citato supplemento ordinario, dove e' scritto: " .. l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 ..", si legga: " .. l'informazione di cui al comma 5 dell'art. 5 ..".