AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 TALI MODIFICHE SONO RIPORTATE SUL TERMINALE TRA I SEGNI (( ..... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art.
1, commi 2 e 3) il cui testo e' riportato in appendice.
                               Art. 1.
              Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni
         conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
(( 1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito ))
(( e' corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore ))
(( di chi, esercitando un'attivita' imprenditoriale, commerciale,  ))
(( artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o      ))
(( professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura ))
(( estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel        ))
(( territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in     ))
(( conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori     ))
(( dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento  ))
(( delle finalita' di cui all'articolo 416- bis del codice penale  ))
((    (a) .                                                        ))
  2. L'elargizione e' corrisposta, nei  limiti  della  dotazione  del
Fondo di cui all'articolo 5, a condizione che:
    a)  si  tratti  di  danno  provocato allo scopo di costringere la
vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o  a
recedere  dal  rifiuto  opposto a tali richieste, ovvero si tratti di
danno comunque causato per finalita'  di  ritorsione  conseguente  al
rifiuto medesimo;
    b)  il  rifiuto  di  cui  alla lettera a) o, comunque, la mancata
adesione  alle  richieste  estorsive,  permangano  anche   in   epoca
successiva alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3;
    c)  la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in
reati con questo connessi ai sensi dell'articolo  12  del  codice  di
procedura penale (b) ;
    d)  la  vittima,  al  tempo  dell'evento  e  successivamente, non
risulti  sottoposta  a  misura  di   prevenzione,   o   al   relativo
procedimento  di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423 (c) , e 31 maggio 1965, n. 575,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni  (d)  ,  ne'  risulti  destinataria di provvedimenti che
dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10
e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio  1965,  n.
575 (d) , salvi gli effetti della riabilitazione;
    e)   il   danno   patrimoniale   superi,  per  ammontare,  quello
eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;
    f)  il  fatto  delittuoso  sia  stato  denunziato   all'autorita'
giudiziaria  senza ritardo e con l'esposizione di tutti i particolari
dei quali si abbia conoscenza.
  3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera  d)  del
comma   2   quando   la  vittima  fornisce  un  rilevante  contributo
all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria  nella  raccolta
di   elementi   decisivi   per  la  ricostruzione  dei  fatti  e  per
l'individuazione o la cattura degli autori del  reato  dal  quale  e'
derivato   il  danno,  o  di  reati  con  questo  connessi  ai  sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale (b) .
  4. L'elargizione e' corrisposta in relazione ad eventi verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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             (a) Si riproduce il testo dell'art. 416-bis  del  codice
          penale,  introdotto  dall'art.  1  della legge 13 settembre
          1982, n. 646, poi modificato dall'art. 36, comma  2,  della
          legge 19 marzo 1990, n. 55:
             "Art.  416-bis (Associazione di tipo mafioso).- Chiunque
          fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da  tre
          o  piu'  persone,  e' punito con la reclusione da tre a sei
          anni.
             Coloro   che   promuovono,   dirigono   o    organizzano
          l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da quattro a nove anni.
             L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro  che  ne
          fanno  parte  si avvalgono della forza di intimidazione del
          vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
          di omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti,  per
          acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
          comunque  il  controllo   di   attivita'   economiche,   di
          concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
          o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
          altri.
             Se l'associazione e' armata si  applica  la  pena  della
          reclusione  da  quattro  a dieci anni nei casi previsti dal
          primo comma e da cinque a quindici anni nei  casi  previsti
          dal secondo comma.
             L'associazione si considera armata quando i partecipanti
          hanno   la   disponibilita'   per  il  conseguimento  della
          finalita' dell'associazione, di armi o materie  esplodenti,
          anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
             Se   le   attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
          intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
          in tutto o in parte  con  il  prezzo,  il  prodotto,  o  il
          profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
          sono aumentate da un terzo alla meta'.
             Nei  confronti  del condannato e' sempre obbligatoria la
          confisca delle cose che  servirono  o  furono  destinate  a
          commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
          prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
          denominate, che valendosi  della  forza  intimidatrice  del
          vincolo   associativo  perseguono  scopi  corrispondenti  a
          quelli delle associazioni di tipo mafioso".
             (b) Si trascrive il testo dell'art.  12  del  codice  di
          procedura  penale,  come modificato dall'art. 1 del D.L. 20
          novembre 1991, n.    367,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 20 gennaio 1992, n.  8:
             "Art.  12  (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione
          di procedimenti:
                 a) se il reato per cui si procede e' stato  commesso
          da  piu'  persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
          piu' persone con condotte  indipendenti  hanno  determinato
          l'evento;
                b)  se una persona e' imputata di piu' reati commessi
          con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni  od
          omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
                c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
          commessi   per  eseguire  o  per  occultare  gli  altri  in
          occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al
          colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto  o
          l'impunita'".
              c)   La   legge   n.  1423/1956  concerne:  "Misure  di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la pubblica moralita'".
              d)  La  legge  n.  575/1965 reca disposizioni contro la
          mafia. Si trascrive il testo vigente degli  articoli  10  e
          10-quater di detta legge:
             "Art.  10  (prima sostituito dall'art. 19 della legge 13
          settembre 1982, n. 646, poi cosi'  sostituito  dall'art.  3
          della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successivamente
          integrato dall'art. 20 del D.L. 13  maggio  1991,  n.  152,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
          n. 203). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con
          provvedimento definitivo  una  misura  di  prevenzione  non
          possono ottenere:
              a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
              b)  concessioni  di  acque  pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
              c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
          concessione di servizi pubblici;
              d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di  fornitori
          di   opere,   beni   e   servizi  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio  all'ingrosso  e  nei  registri dei commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
              e)  altre  iscrizioni  o  provvedimenti   a   contenuto
          autorizzatorio,    concessorio   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento   di   attivita'   imprenditoriali,    comunque
          denominati;
              f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o  erogati  da  parte dello Stato, di altri enti pubblici o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali.
             2.  Il  provvedimento  definitivo  di applicazione della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenza,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   e   servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.   Nel   caso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.
             4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenza
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
            5-bis.  Salvo  che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione".
            "Art.  10-quater  (aggiunto  dall'art.  20 della legge 13
          settembre 1982, n. 646, poi modificato  dall'art.  5  della
          legge  19  marzo  1990,  n.  55).  - Il tribunale, prima di
          adottare  alcuno  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4
          dell'art.  10  chiama, con decreto motivato, ad intervenire
          nel procedimento le parti interessate,  le  quali  possono,
          anche  con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera
          di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di
          ogni elemento utile ai fini della decisione.  Ai  fini  dei
          relativi  accertamenti  si  applicano le disposizioni degli
          articoli 2-bis e 2-ter.
             I  provvedimenti  previsti  dal  comma  4  dell'art.  10
          possono essere adottati, si richiesta del procuratore della
          Repubblica   o   del   questore,  quando  ne  ricorrano  le
          condizioni,  anche  dopo  l'applicazione  della  misura  di
          prevenzione.  Sulla  richiesta provvede lo stesso tribunale
          che ha disposto la misura  di  prevenzione,  con  le  forme
          previste  per  il  relativo  procedimento  e rispettando la
          disposizione di cui al precedente comma.
             Si applicano le  disposizioni  di  cui  al  primo  e  al
          secondo comma dell'art. 3-ter".
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il  testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della
          legge di conversione del presente decreto:
             "2.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi  previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395,
          entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza  dei
          princi'pi,  modalita'  e  criteri direttivi contenuti nella
          legge stessa.
             3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
          sono fatti salvi  gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  del decreto-legge 29 ottobre
          1991, n. 346".
             La legge n. 395/1990 approva l'ordinamento del Corpo  di
          polizia penitenziaria.
             Per  il D.L. n. 346/1991 si veda la nota (a) all'art. 16
          del presente decreto.