AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Le elezioni dei consigli comunali che, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 7 giugno 1991, n. 182 (a), sono state fissate per domenica 15 marzo 1992, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio-30 giugno, previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 182 del 1991 (a) . (a) La legge n. 182/1991 reca: "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali". Si trascrive, nell'ordine, il testo dell'art. 1 e dell'art. 2, comma 1, lettera c), di detta legge: "Art. 1. - 1. I consigli comunali e provinciali si rinnovano ogni cinque anni. Le elezioni sono tenute in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno se il quinquennio di carica scade nel primo semestre ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il quinquennio si compie nel secondo semestre. 2. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione. Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dal compimento del quinquennio di carica, si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate tra il 1 gennaio ed il 31 marzo ovvero si svolgono in una giornata domenicale compresa: a)-b) (omissis); c) tra il 1 e il 31 marzo dell'anno successivo se le predette condizioni si siano verificate dal 1 ottobre al 31 dicembre".