Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 20 dicembre 1991; Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela del formaggio "Quartirolo Lombardo" intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine "Quartirolo Lombardo" per un formaggio prodotto in un territorio che puo' definirsi con detta denominazione; Considerato che la denominazione di cui trattasi e' stata tradizionalmente utilizzata per definire il prodotto e che questo deve le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerlo; Ha espresso il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine "Quartirolo Lombardo" del formaggio le caratteristiche del quale e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione. Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale. Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine "Quartirolo Lombardo" Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio "Quartirolo Lombardo" il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati nell'apposito disciplinare di produzione con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione delimitata nel successivo art. 6 e dalle metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.