Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e  tipiche  dei  formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli
articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del
20 dicembre 1991;
   Vista la domanda  presentata  dal  consorzio  per  la  tutela  del
formaggio  "Quartirolo Lombardo" intesa ad ottenere il riconoscimento
della denominazione di origine "Quartirolo Lombardo" per un formaggio
prodotto in un territorio che puo' definirsi con detta denominazione;
   Considerato  che  la  denominazione  di  cui  trattasi  e'   stata
tradizionalmente  utilizzata  per  definire  il prodotto e che questo
deve  le  sue  caratteristiche  chimico-fisiche   ed   organolettiche
all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche
della zona utilizzate per ottenerlo;
                             Ha espresso
il   parere   che   sussistono  le  condizioni  ed  i  requisiti  per
l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della  denominazione
di origine "Quartirolo Lombardo" del formaggio le caratteristiche del
quale  e  la  zona  di  produzione  sono quelle indicate nell'annesso
schema di disciplinare di produzione.
   Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche  dei
formaggi  potranno  essere  presentate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  -   Direzione   generale   della
produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente parere nella Gazzetta Ufficiale.
         Schema di disciplinare di produzione del formaggio
          a denominazione di origine "Quartirolo Lombardo"
                               Art. 1.
   E'   riconosciuta   la  denominazione  di  origine  del  formaggio
"Quartirolo Lombardo" il cui uso e' riservato al  prodotto  avente  i
requisiti   fissati  nell'apposito  disciplinare  di  produzione  con
riguardo  ai  metodi   di   lavorazione   ed   alle   caratteristiche
organolettiche  e  merceologiche  derivanti  dall'ambiente  specifico
della zona di produzione delimitata nel successivo  art.  6  e  dalle
metodologie tradizionali utilizzate per ottenerlo.