Ai prefetti della Repubblica Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al presidente della provincia autonoma di Bolzano Al presidente della provincia autonoma di Trento e, per conoscenza: Al Ministero per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero dell'interno Alla Corte dei conti - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. - Ragioneria generale dello Stato - I.G.E.S.P.A. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle province autonome Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto centrale di statistica (Paragrafo) 1 - PREMESSA. Il decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, tra l'altro, detta norme per la contribuzione erariale sui mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1991. La stessa disposizione ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, vengano stabilite le modalita' delle certificazioni da prodursi per l'attivazione del contributo. Innovazioni sono state introdotte con il decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, sia per quanto concerne il termine di presentazione del certificato (art. 5, comma 5) che per il termine per la regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi tra enti locali ed accollati dai singoli enti (art. 17, comma 3). Si ritiene utile, pertanto, alla luce della norma citata, fornire chiarimenti ed illustrare le modalita' relative alla compilazione dei certificati, nonche' puntualizzare i controlli che le prefetture dovranno eseguire sugli stessi e sulla relativa documentazione. (Paragrafo) 2 - CERTIFICAZIONE. Il Poligrafico dello Stato ha provveduto a stampare un nuovo modello di certificato nonche' una "guida per la redazione" nella quale, oltre alle note preliminari sulle norme che regolano la contribuzione statale sui mutui del 1991, sono dettagliatamente specificate le modalita' di compilazione delle certificazioni. La stessa guida contiene cinque allegati dei quali i primi due concernono le codifiche delle opere e degli istituti mutuanti debitamente aggiornate, il terzo riguarda i coefficienti di contribuzione, gli ultimi due sono relativi alle segnalazioni di ulteriori contribuzioni distintamente per l'ultimo anno di contrazione e per anni pregressi. Il certificato, che e' stato predisposto nel formato A/4 (cm 21 x 29,7), e' concepito con modalita' che consentono il suo assoggettamento alle procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico. Il Poligrafico provvedera' direttamente a fornire i predetti documenti alle prefetture ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta in numero sufficiente ad assicurare la completa distribuzione agli enti locali. Con circolare telegrafica F.L. n. 5/92 del 4 febbraio 1992 sono state impartite istruzioni sui tempi e modalita' di trasmissione dei modelli da parte dell'Istituto predetto. Ad avvenuta consegna dei certificati da parte del Poligrafico dello Stato sara' cura di codeste prefetture e della regione Valle d'Aosta assicurare telegraficamente questa Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale e i servizi finanziari. Alle province autonome di Trento e Bolzano che sono interessate esclusivamente ai mutui delle comunita' montane, le certificazioni occorrenti vengono fornite allegate alla presente circolare. 2.1 - Modulistica. Il modello e' composto da sei fogli: il primo ed il sesto di riepilogo, gli altri sono riservati esclusivamente ai mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dagli Istituti di previdenza. A ciascuna provincia, a ciascun comune, a ciascuna comunita' montana vanno consegnate tre copie complete della certificazione. Per quanto concerne i modelli intercalari riservati ai mutui singoli (MS2), ai mutui plurimi (MP1) ed alle quote di questi (MP2), che vengono forniti in congruo numero, si fa presente che gli stessi dovranno essere consegnati esclusivamente agli enti che ne abbiano necessita' in relazione alle proprie effettive esigenze. 2.2 - Termini. I certificati di comuni, province e comunita' montane debbono essere presentati in originale e copia autentica, improrogabilmente entro il 31 marzo 1992, alla prefettura competente per territorio, alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Lo slittamento del termine, in precedenza fissato al 28 febbraio, e' previsto ai sensi del quinto comma dell'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11. Contestualmente codesti uffici vorranno provvedere ad inviare l'originale della certificazione, debitamente redatto, nel termine perentorio del 30 aprile 1992, alla Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza lo- cale e per i servizi finanziari. 2.3 - Sanzioni. Si rammenta che il mancato rispetto del termine di presentazione del documento comporta necessariamente l'applicazione della sanzione consistente nella perdita del contributo erariale. (Paragrafo) 3 - REGOLARIZZAZIONE DEI MUTUI ASSUNTI DA CONSORZI TRA ENTI LOCALI. Si rammenta che l'intervento erariale sui mutui contratti da consorzi tra enti locali nel 1989, in un primo tempo escluso, e' stato ripristinato con l'art. 12, comma 1- bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, che ha regolato l'intervento dello Stato sui mutui consorziati contratti nell'anno 1990. La predetta norma, da considerarsi a regime, in linea generale subordina il concorso dello Stato su tali mutui, a pena di decadenza, alla condizione che i singoli enti prima della stipula del contratto o dell'atto di concessione abbiano deliberato il rilascio della garanzia e l'accollo a carico dei loro bilanci, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. Per i mutui contratti nel 1989 la citata norma, postuma, ha consentito la regolarizzazione dei rapporti tra consorzio e singoli enti entro il 31 dicembre 1990. Dall'esame della documentazione pervenuta a corredo della certificazione sui mutui consorziati contratti nel 1990 e 1989 e' risultato che la maggior parte degli enti non ha deliberato formalmente ed espressamente l'accollo a carico dei propri bilanci delle rate di mutuo per tutta la durata del prestito, per cui per la regolarizzazione di tali accolli si e' reso necessario introdurre una proroga del termine, con l'art. 17, comma 3, del decrto-legge 20 gennaio 1992, n. 11. Premesso quanto sopra, si ritiene necessario richiamare l'attenzione sulla citata disposizione dalla quale si evince inequivocabilmente che l'accollo deve risultare espressamente e formalmente in un atto deliberativo e che lo stesso non si puo' intendere confuso o assorbito nella deliberazione di assunzione della garanzia, seppure completa del formale impegno al rilascio delle delegazioni di pagamento e di impegno del proprio tesoriere a pagare le rate. Relativamente a tali obbligazioni, e' da tenere presente che le stesse possono essere assunte sia dal consorzio qualora gestisca in economia servizi produttivi, sia dai singoli enti consorziati per la loro quota di partecipazione al consorzio e sia, infine, dai comuni e province che intendano garantire i mutui assunti dal consorzio. Ma cio' non significa che tali deliberazioni suppongano necessariamente che l'ente abbia accollato a carico del proprio bilancio l'onere del mutuo per tutta la sua durata; tale onere, peraltro, potrebbe poi essere rimborsato all'ente garante dal consorzio o da altro ente consorziato. In particolare, inoltre, relativamente ai mutui consorziati concessi dalla Cassa depositi e prestiti, l'istituto, ai propri fini, pretende, secondo un modello gia' predisposto, l'adozione di una deliberazione nella quale e' prevista l'assunzione della garanzia e delle altre obbligazioni di cui sopra e' cenno. E' lasciata agli enti la liberta' di regolare autonomamente i loro rapporti patrimoniali. Una tale deliberazione, non integrata con la espressa previsione dell'accollo dell'onere del mutuo a carico del bilancio dell'ente per tutta la sua durata, appare insufficiente ai fini dell'ammissibilita' del mutuo consorziato all'intervento erariale. La proroga del termine prevista dal comma 3 dell'art. 17 del decreto-legge n. 11/1992 consente la regolarizzazione dei mutui consorziati ai fini dell'ammissibilita' al sostegno erariale. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che i mutui consorziati contratti negli anni 1989 e 1990 gia' certificati e quelli contratti nel 1991, da certificare entro il 31 marzo 1992, potranno essere regolarizzati entro il 31 dicembre 1992. Al fine dell'attivazione dell'intervento erariale e per tutti i mutui consorziati certificati e da certificare gli enti interessati dovranno far pervenire un elenco conforme al modello A allegato alla presente, da compilarsi distintamente per ciascun anno di contrazione, nel quale dovra' essere indicata ciascuna quota di mutuo accollata, sia che trattasi di mutui contratti con istituti diversi, che di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza o dall'Istituto per il credito sportivo. Al modello dovra' essere allegata la copia conforme della deliberazione dalla quale, inequivocabilmente, risulti che l'ente abbia soddisfatto le condizioni di ammissibilita' a contributo come sopra specificate. Naturalmente non e' necessario attendere il 31 dicembre 1992, gli enti potranno inviare il modello appena gli atti saranno ritenuti regolari, purche' questo contenga tutti i mutui consorziati contratti nei singoli anni. Codesti uffici, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilita', provvederanno, ove del caso, a chiedere agli enti le opportune integrazioni e trasmetteranno a questo Ministero i suddetti modelli attestando l'ammissibilita' dei singoli mutui al sostegno dello Stato. Per i mutui non regolarizzati entro il 31 dicembre 1992 le prefetture provvederanno ad attivare le procedure di esclusione dall'intervento erariale come previsto al successivo paragrafo. (Paragrafo) 4 - ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO. Nel raccomandare, come sempre, di assicurare agli enti la massima collaborazione e disponibilita', si ritiene opportuno consigliare a codeste prefetture di indire una riunione di servizio nella quale esse provvedano a consegnare i modelli ai segretari delle amministrazioni locali. In tale occasione dovranno essere illustrate le modalita' di compilazione del certificato sulla base delle istruzioni contemplate nella guida, richiamando nel contempo l'attenzione degli enti sull'osservanza del buon esito dell'operazione richiesta e del prescritto termine perentorio. Nella stessa sede, inoltre, deve essere provveduto a divulgare ed illustrare il modello relativo alla regolarizzazione dei mutui consorziati sulla base dei chiarimenti forniti nel precedente paragrafo 3. Ad avvenuta presentazione da parte degli enti locali, codesti uffici vorranno sottoporre i documenti ad attento controllo sia sotto l'aspetto contabile che giuridico e, soprattutto, devono verificare l'esatta compilazione dei certificati sotto l'aspetto formale in considerazione che gli stessi come gia' detto sono assoggettati a lettura ottica. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento vorranno organizzare la divulgazione nei modi che riterranno piu' opportuni. 4.1 - Controlli formali. Per attivare il concorso erariale sugli oneri dei mutui contratti nel 1991 i comuni, le province e le comunita' montane devono fare uso esclusivamente della documentazione ufficiale stampata dal Poligrafico dello Stato, e' vietato, pertanto, l'uso di modulistica diversa. Si raccomanda a codesti uffici di verificare con scrupolosita' che gli enti nella stesura del modello abbiano rispettato puntualmente le istruzioni previste nella guida allegata al certificato, la quale, oltre a contenere indicazioni sulla quantificazione dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nell'anno 1991, illustra dettagliatamente le innovazioni introdotte in merito alla redazione del nuovo stampato. Particolare cura va messa nella compilazione del certificato, tenendo presente, come gia' specificato nelle note preliminari contenute nel predetto allegato, le seguenti avvertenze: la redazione dei documenti deve essere fatta esclusivamente a macchina senza abrasioni o correzioni; i dati finanziari devono essere indicati in migliaia di lire, mediante troncamento delle ultime tre cifre; la compilazione deve essere effettuata inserendo i dati negli appositi spazi, lasciando gli spazi in bianco in caso negativo senza apporre alcuna indicazione. Nel caso di erronea compilazione del certificato, lo stesso va restituito all'amministrazione locale affinche' venga riprodotto integralmente secondo le istruzioni impartite. In tal caso rimane ferma la data originaria di redazione. Per prevenire alcune irregolarita' formali, si elencano i maggiori errori riscontrati in occasione della lettura ottica dei certificati relativi ai mutui contratti nel 1990 che hanno consistentemente intralciato il procedimento tecnico, richiedendo accorgimenti complessi per il loro superamento: omissione o indicazione manuale o errata del codice dell'amministrazione locale; correzioni con sbianchettatura o con indicazioni manuali; correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati; redazione in lire anziche' in migliaia; occupazione di spazi non previsti, con trattini o barra o con la dicitura "negativo"; mancanza di addendi o di totali; errori di totalizzazioni; errata indicazione delle singole quote dei mutui plurimi; indicazione errata della codifica delle opere e degli istituti mutuanti; erronea indicazione della misura del tasso di interesse riferito ad un semestre anziche' ad un anno; mancata o errata indicazione dell'anno di inizio dell'ammortamento e di quello di scadenza; omissione della firma dei responsabili della certificazione; inesatta indicazione di eventuali contributi e canoni di locazione; errata attribuzione della percentuale di ricalcolo della rata di ammortamento. Tali errori non possono essere consentiti attesa la totale automaticita' dell'elaborazione dei documenti e della concessione del contributo statale. Si rammenta inoltre che per consentire l'assoggettamento del certificato alle procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico, il modello e' costituito da sei fogli mobili di cui solo il frontespizio contiene la stampigliatura del numero della pagina. L'ente nel compilare il nuovo modello dovra' utilizzare i diversi fogli che lo compongono a seconda delle proprie esigenze, sulla base delle istruzioni impartite nella gia' menzionata guida. Ogni singola pagina compilata dovra' essere numerata iniziando dal n. 2 e proseguendo progressivamente. Sara' cura delle prefetture controllare che le amministrazioni locali abbiano provveduto correttamente a questo ulteriore adempimento. 4.2 - Controlli sostanziali. Oltre ai controlli formali, si richiama l'attenzione di codesti uffici sulla necessita' di uno scrupoloso controllo della documentazione allegata (contratto, deliberazione, attestazione sul piano finanziario, piano di ammortamento dei mutui e, per le comunita' montane, piano pluriennale di sviluppo regolarmente approvati e, se occorrenti, programmi annuali operativi di esecuzione del piano) per accertare l'esistenza dei requisiti tassativamente previsti per legge ai fini dell'ammissibilita' dei mutui al contributo erariale. Al riguardo, si rammenta che l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ha posto a regime le disposizioni relative ai mutui contratti dagli enti locali previste dall'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144. Tali disposizioni prevedono, ai fini della contribuzione erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti nel 1991, i seguenti requisiti: il contratto di mutuo deve essere stipulato in forma pubblica e contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni; a) l'ammoramento per periodi non inferiori a dieci anni con decorrenza dal 1 gennaio successivo a quello della stipula del contratto; b) la rata di ammortamento, che deve essere comprensiva sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; c) l'indicazione della natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'investimento la presa d'atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario; d) la previsione dell'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove le disposizioni legislative non dispongano altrimenti; l'opera da finanziare deve, per sua natura, rientrare nella categoria delle spese di investimento. Per i mutui contratti dalle comunita' montane, per opere non rientranti tra i compiti istituzionali di cui all'art. 8 del decreto- legge 29 ottobre 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, la documentazione predetta dovra' essere corredata del piano pluriennale di sviluppo, regolarmente approvato o dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano, contenenti l'intervento per il quale e' stata richiesta la contribuzione erariale. 4.3 - Liquidazione. Dopo aver provveduto al controllo formale e sostanziale del certificato e della documentazione, i mutui ritenuti ammissibili a contribuzione statale, ad esclusione di quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, dovranno essere liquidati (seguendo le direttive gia' fornite con le precedenti circolari). Qualora l'importo dell'onere ammissibile a contribuzione, indicato nel totale complessivo (lettera E campo 30) del foglio riepilogativo dei totali, eliminati i mutui contestati e non ammessi al sostegno erariale, sia superiore all'importo del contributo massimo accordabile risultante dal frontespizio, i mutui contratti con istituti diversi dovranno essere liquidati proporzionalmente al fondo a disposizione degli enti. A tal uopo si riporta il seguente esempio: Foglio riepilogativo totali Totale A) Mutui contratti con istituti diversi . . . . . L. 2.000 Totale B) Mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.000 Totale C) Mutui contratti con istituti di previdenza . . " ---- _______ Totale D) Mutui contratti con il Credito sportivo . . . . " ---- Totale complessivo (lettera E campo 30) (A + B + C + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 Contributo massimo accordabile risultante dal frontespizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.850 Importo da liquidare: 3.000 : 2.850 = 2.000 : X 2.850 x 2.000 _____________ = L. 1.900 3.000 Si avverte, infine, che i certificati non liquidati saranno restituiti per la regolarizzazione. 4.4 - Esclusione. Com'e' noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" detta una serie di principi in ordine alla materia oggetto della citata legge. Questa nuova normativa, tra l'altro, prevede che i procedimenti amministrativi debbano concludersi con un provvedimento espresso. Pertanto, al fine di procedere ad una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla citata legge, ove i mutui siano ritenuti non finanziabili con l'intervento erariale, in quanto non destinati agli investimenti o formalmente non rispondenti alle prescrizioni normative sopra richiamate, e' necessario che venga data notizia dell'avvio del procedimento all'amministrazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invitando l'ente a presentare memoria scritta e documenti entro il termine di dieci giorni. L'esclusione dei mutui che non verranno ritenuti ammissibili a contribuzione erariale nonostante i chiarimenti forniti dagli enti, dovra' essere formalizzata attraverso un provvedimento, da adottarsi sotto forma di decreto, sempre da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale, tra l'altro, dovra' essere indicato che l'ente ha termine trenta giorni per proporre ricorso gerarchico al Ministero dell'interno. 4.5 - Trasmissione. Gli originali dei certificati (unitamente alle copie dei contratti, delle deliberazioni e dell'ulteriore eventuale documentazione) muniti del bollo d'arrivo ufficiale di codesti uffici e debitamente liquidati, vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 aprile 1992, con plichi separati, distintamente per: 1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con istituti diversi che con quelli preferenziali; 2) enti che richiedono il contributo esclusivamente per i mutui concessi dagli istituti preferenziali; 3) enti che non richiedono il contributo; 4) enti per i quali e' stato adottato il provvedimento di esclusione. Il contenuto di ciascun plico deve essere riepilogato nell'elenco gia' predisposto per la trasmissione di tutte le certificazioni degli enti locali. Per esigenze connesse all'organizzazione dell'ufficio, si fa presente che i certificati delle comunita' montane devono essere trasmessi con apposito separato elenco. Una copia dei certificati dovra' essere trattenuta agli atti delle prefetture, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Bolzano e Trento. Si raccomanda, come sempre, l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si fa presente che questo Ministero e' a disposizione per fornire tutti i chiarimenti che eventualmente si renderanno necessari. Il direttore generale: MALPICA ---------- AVVERTENZA: Alla pag. 28 di questa stessa Gazzetta Ufficiale e' pubblicato il decreto del Ministro dell'interno richiamato dal paragrafo 1 della presente circolare.