Ai prefetti della Repubblica
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al   presidente   della   provincia
                                  autonoma di Bolzano
                                  Al   presidente   della   provincia
                                  autonoma di Trento
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   per   gli   affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo       atti      Ministero
                                  dell'interno
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria  generale  dello Stato -
                                  I.G.B. - Ragioneria generale  dello
                                  Stato - I.G.E.S.P.A.
                                  Al  Ministero  del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province autonome
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al presidente della commissione  di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto centrale di statistica
(Paragrafo) 1 - PREMESSA.
  Il   decreto-legge   12   gennaio   1991,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, tra  l'altro,  detta
norme  per  la  contribuzione erariale sui mutui contratti dagli enti
locali nell'anno 1991. La stessa disposizione  ha  previsto  che  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  emanato  di  concerto  con  il
Ministro  del  tesoro,   vengano   stabilite   le   modalita'   delle
certificazioni da prodursi per l'attivazione del contributo.
  Innovazioni  sono  state introdotte con il decreto-legge 20 gennaio
1992, n. 11, sia per quanto concerne il termine di presentazione  del
certificato   (art.   5,   comma   5)  che  per  il  termine  per  la
regolarizzazione dei mutui assunti da consorzi  tra  enti  locali  ed
accollati dai singoli enti (art. 17, comma 3).
  Si  ritiene  utile, pertanto, alla luce della norma citata, fornire
chiarimenti ed illustrare le modalita' relative alla compilazione dei
certificati, nonche' puntualizzare  i  controlli  che  le  prefetture
dovranno eseguire sugli stessi e sulla relativa documentazione.
(Paragrafo) 2 - CERTIFICAZIONE.
  Il  Poligrafico  dello  Stato  ha  provveduto  a  stampare un nuovo
modello di certificato nonche' una "guida  per  la  redazione"  nella
quale,  oltre  alle  note  preliminari  sulle  norme  che regolano la
contribuzione statale  sui  mutui  del  1991,  sono  dettagliatamente
specificate le modalita' di compilazione delle certificazioni.
  La  stessa  guida  contiene  cinque  allegati dei quali i primi due
concernono  le  codifiche  delle  opere  e  degli  istituti  mutuanti
debitamente   aggiornate,   il   terzo  riguarda  i  coefficienti  di
contribuzione, gli ultimi due  sono  relativi  alle  segnalazioni  di
ulteriori   contribuzioni   distintamente   per   l'ultimo   anno  di
contrazione e per anni pregressi.
  Il certificato, che e' stato predisposto nel formato A/4 (cm  21  x
29,7),   e'   concepito   con   modalita'   che   consentono  il  suo
assoggettamento alle procedure di controllo ed elaborazione  a  mezzo
di lettore ottico.
  Il  Poligrafico  provvedera'  direttamente  a  fornire  i  predetti
documenti alle prefetture ed alla presidenza della  giunta  regionale
della  Valle  d'Aosta in numero sufficiente ad assicurare la completa
distribuzione agli enti locali.
  Con circolare telegrafica F.L. n. 5/92 del  4  febbraio  1992  sono
state  impartite istruzioni sui tempi e modalita' di trasmissione dei
modelli da parte dell'Istituto predetto.
  Ad avvenuta consegna dei certificati da parte del Poligrafico dello
Stato sara' cura di codeste prefetture e della regione Valle  d'Aosta
assicurare     telegraficamente     questa     Direzione     generale
dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la  finanza  lo-
cale e i servizi finanziari.
  Alle  province  autonome  di  Trento e Bolzano che sono interessate
esclusivamente ai mutui delle comunita'  montane,  le  certificazioni
occorrenti vengono fornite allegate alla presente circolare.
2.1 - Modulistica.
  Il  modello  e'  composto  da  sei  fogli:  il primo ed il sesto di
riepilogo, gli altri sono riservati esclusivamente ai mutui contratti
con istituti diversi dalla Cassa depositi  e  prestiti,  dal  Credito
sportivo e dagli Istituti di previdenza.
  A  ciascuna  provincia,  a  ciascun  comune,  a  ciascuna comunita'
montana vanno consegnate tre copie complete della certificazione.
  Per quanto  concerne  i  modelli  intercalari  riservati  ai  mutui
singoli  (MS2), ai mutui plurimi (MP1) ed alle quote di questi (MP2),
che vengono forniti in congruo numero, si fa presente che gli  stessi
dovranno  essere  consegnati  esclusivamente agli enti che ne abbiano
necessita' in relazione alle proprie effettive esigenze.
2.2 - Termini.
  I  certificati  di  comuni,  province  e  comunita' montane debbono
essere presentati in originale e copia  autentica,  improrogabilmente
entro  il  31  marzo 1992, alla prefettura competente per territorio,
alla Presidenza della giunta regionale della Valle  d'Aosta  ed  alle
province autonome di Trento e Bolzano.
  Lo  slittamento  del termine, in precedenza fissato al 28 febbraio,
e' previsto ai sensi del quinto comma dell'art. 5  del  decreto-legge
20 gennaio 1992, n. 11.
  Contestualmente  codesti  uffici  vorranno  provvedere  ad  inviare
l'originale della certificazione, debitamente  redatto,  nel  termine
perentorio    del   30   aprile   1992,   alla   Direzione   generale
dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la  finanza  lo-
cale e per i servizi finanziari.
2.3 - Sanzioni.
  Si  rammenta  che  il mancato rispetto del termine di presentazione
del documento comporta necessariamente l'applicazione della  sanzione
consistente nella perdita del contributo erariale.
(Paragrafo)  3  -  REGOLARIZZAZIONE DEI MUTUI ASSUNTI DA CONSORZI TRA
ENTI LOCALI.
  Si rammenta  che  l'intervento  erariale  sui  mutui  contratti  da
consorzi  tra  enti  locali  nel  1989, in un primo tempo escluso, e'
stato ripristinato con l'art. 12, comma 1- bis, del decreto-legge  28
dicembre  1989,  n.  415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, che ha regolato l'intervento dello Stato  sui  mutui  consorziati
contratti nell'anno 1990.
  La  predetta  norma,  da  considerarsi  a regime, in linea generale
subordina il concorso dello Stato su tali mutui, a pena di decadenza,
alla condizione che i singoli enti prima della stipula del  contratto
o  dell'atto  di  concessione  abbiano  deliberato  il rilascio della
garanzia e l'accollo  a  carico  dei  loro  bilanci,  delle  rate  di
ammortamento  per tutta la durata del prestito. Per i mutui contratti
nel 1989 la citata norma, postuma, ha consentito la  regolarizzazione
dei rapporti tra consorzio e singoli enti entro il 31 dicembre 1990.
  Dall'esame   della   documentazione   pervenuta   a  corredo  della
certificazione sui mutui consorziati contratti nel  1990  e  1989  e'
risultato   che  la  maggior  parte  degli  enti  non  ha  deliberato
formalmente ed espressamente l'accollo a carico  dei  propri  bilanci
delle  rate di mutuo per tutta la durata del prestito, per cui per la
regolarizzazione di tali accolli si e' reso necessario introdurre una
proroga del termine, con l'art. 17,  comma  3,  del  decrto-legge  20
gennaio 1992, n. 11.
  Premesso   quanto   sopra,   si   ritiene   necessario   richiamare
l'attenzione  sulla  citata  disposizione  dalla  quale   si   evince
inequivocabilmente  che  l'accollo  deve  risultare  espressamente  e
formalmente in un atto deliberativo e  che  lo  stesso  non  si  puo'
intendere confuso o assorbito nella deliberazione di assunzione della
garanzia,  seppure  completa  del  formale  impegno al rilascio delle
delegazioni di pagamento e di impegno del proprio tesoriere a  pagare
le rate.
  Relativamente  a  tali  obbligazioni,  e' da tenere presente che le
stesse possono essere assunte sia dal consorzio qualora  gestisca  in
economia  servizi produttivi, sia dai singoli enti consorziati per la
loro quota di partecipazione al consorzio e sia, infine, dai comuni e
province che intendano garantire i mutui assunti  dal  consorzio.  Ma
cio'  non significa che tali deliberazioni suppongano necessariamente
che l'ente abbia accollato a carico del proprio bilancio l'onere  del
mutuo  per  tutta  la  sua durata; tale onere, peraltro, potrebbe poi
essere rimborsato all'ente garante dal  consorzio  o  da  altro  ente
consorziato.
  In   particolare,   inoltre,  relativamente  ai  mutui  consorziati
concessi dalla Cassa depositi e prestiti, l'istituto, ai propri fini,
pretende, secondo un modello  gia'  predisposto,  l'adozione  di  una
deliberazione  nella  quale e' prevista l'assunzione della garanzia e
delle altre obbligazioni di cui sopra e' cenno. E' lasciata agli enti
la liberta' di regolare autonomamente i loro rapporti patrimoniali.
  Una tale deliberazione, non integrata con  la  espressa  previsione
dell'accollo dell'onere del mutuo a carico del bilancio dell'ente per
tutta la sua durata, appare insufficiente ai fini dell'ammissibilita'
del mutuo consorziato all'intervento erariale.
  La  proroga  del  termine  prevista  dal  comma  3 dell'art. 17 del
decreto-legge n.  11/1992  consente  la  regolarizzazione  dei  mutui
consorziati ai fini dell'ammissibilita' al sostegno erariale.
  Tale  disposizione  deve  essere interpretata nel senso che i mutui
consorziati contratti negli anni  1989  e  1990  gia'  certificati  e
quelli  contratti  nel  1991,  da certificare entro il 31 marzo 1992,
potranno essere regolarizzati entro il 31 dicembre 1992.
  Al fine dell'attivazione dell'intervento erariale  e  per  tutti  i
mutui  consorziati  certificati e da certificare gli enti interessati
dovranno far pervenire un elenco conforme al modello A allegato  alla
presente,   da   compilarsi   distintamente   per   ciascun  anno  di
contrazione, nel quale dovra' essere indicata ciascuna quota di mutuo
accollata, sia che trattasi di mutui contratti con istituti  diversi,
che  di  mutui  concessi  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  dalla
Direzione generale degli istituti di previdenza o  dall'Istituto  per
il  credito  sportivo.  Al  modello  dovra'  essere allegata la copia
conforme della deliberazione dalla quale, inequivocabilmente, risulti
che l'ente  abbia  soddisfatto  le  condizioni  di  ammissibilita'  a
contributo come sopra specificate.
  Naturalmente  non  e' necessario attendere il 31 dicembre 1992, gli
enti potranno inviare il modello appena  gli  atti  saranno  ritenuti
regolari, purche' questo contenga tutti i mutui consorziati contratti
nei singoli anni.
  Codesti  uffici,  dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti
di ammissibilita', provvederanno, ove del caso, a chiedere agli  enti
le  opportune  integrazioni  e  trasmetteranno  a  questo Ministero i
suddetti modelli attestando l'ammissibilita'  dei  singoli  mutui  al
sostegno dello Stato.
  Per  i  mutui  non  regolarizzati  entro  il  31  dicembre  1992 le
prefetture provvederanno  ad  attivare  le  procedure  di  esclusione
dall'intervento erariale come previsto al successivo paragrafo.
(Paragrafo) 4 - ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE, DELLA REGIONE
VALLE D'AOSTA E DELLE PROVINCE AUTONOME DI
BOLZANO E TRENTO.
  Nel  raccomandare,  come sempre, di assicurare agli enti la massima
collaborazione e disponibilita', si ritiene opportuno  consigliare  a
codeste  prefetture  di  indire  una riunione di servizio nella quale
esse  provvedano  a  consegnare  i   modelli   ai   segretari   delle
amministrazioni  locali. In tale occasione dovranno essere illustrate
le  modalita'  di  compilazione  del  certificato  sulla  base  delle
istruzioni  contemplate  nella  guida,   richiamando   nel   contempo
l'attenzione    degli    enti    sull'osservanza   del   buon   esito
dell'operazione richiesta e del prescritto termine perentorio.  Nella
stessa   sede,   inoltre,  deve  essere  provveduto  a  divulgare  ed
illustrare  il  modello  relativo  alla  regolarizzazione  dei  mutui
consorziati   sulla  base  dei  chiarimenti  forniti  nel  precedente
paragrafo 3. Ad avvenuta presentazione da parte  degli  enti  locali,
codesti  uffici  vorranno sottoporre i documenti ad attento controllo
sia sotto l'aspetto contabile che giuridico  e,  soprattutto,  devono
verificare  l'esatta  compilazione  dei  certificati  sotto l'aspetto
formale in  considerazione  che  gli  stessi  come  gia'  detto  sono
assoggettati a lettura ottica.
  La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento
vorranno  organizzare  la  divulgazione  nei modi che riterranno piu'
opportuni.
4.1 - Controlli formali.
  Per attivare il concorso erariale sugli oneri dei  mutui  contratti
nel 1991 i comuni, le province e le comunita' montane devono fare uso
esclusivamente    della   documentazione   ufficiale   stampata   dal
Poligrafico dello Stato, e' vietato, pertanto, l'uso  di  modulistica
diversa.   Si   raccomanda   a   codesti  uffici  di  verificare  con
scrupolosita'  che  gli  enti  nella  stesura  del  modello   abbiano
rispettato  puntualmente  le istruzioni previste nella guida allegata
al  certificato,  la  quale,  oltre  a  contenere  indicazioni  sulla
quantificazione  dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui
contratti dagli enti locali nell'anno 1991, illustra dettagliatamente
le  innovazioni  introdotte  in  merito  alla  redazione  del   nuovo
stampato.
  Particolare  cura  va  messa  nella  compilazione  del certificato,
tenendo  presente,  come  gia'  specificato  nelle  note  preliminari
contenute nel predetto allegato, le seguenti avvertenze:
   la  redazione  dei  documenti  deve  essere fatta esclusivamente a
macchina senza abrasioni o correzioni;
   i dati finanziari devono essere  indicati  in  migliaia  di  lire,
mediante troncamento delle ultime tre cifre;
   la  compilazione  deve  essere  effettuata  inserendo i dati negli
appositi spazi, lasciando gli spazi in bianco in caso negativo  senza
apporre alcuna indicazione.
  Nel  caso  di  erronea  compilazione  del certificato, lo stesso va
restituito  all'amministrazione  locale  affinche'  venga  riprodotto
integralmente  secondo  le  istruzioni  impartite. In tal caso rimane
ferma la data originaria di redazione.
  Per prevenire alcune irregolarita' formali, si elencano i  maggiori
errori  riscontrati in occasione della lettura ottica dei certificati
relativi ai mutui  contratti  nel  1990  che  hanno  consistentemente
intralciato   il   procedimento   tecnico,  richiedendo  accorgimenti
complessi per il loro superamento:
   omissione   o   indicazione   manuale   o   errata   del    codice
dell'amministrazione locale;
   correzioni con sbianchettatura o con indicazioni manuali;
   correzioni manuali o dattiloscritte in aggiunta ai valori errati;
   redazione in lire anziche' in migliaia;
   occupazione  di  spazi non previsti, con trattini o barra o con la
dicitura "negativo";
   mancanza di addendi o di totali;
   errori di totalizzazioni;
   errata indicazione delle singole quote dei mutui plurimi;
   indicazione errata della codifica delle  opere  e  degli  istituti
mutuanti;
   erronea  indicazione  della misura del tasso di interesse riferito
ad un semestre anziche' ad un anno;
   mancata o errata indicazione dell'anno di inizio dell'ammortamento
e di quello di scadenza;
   omissione della firma dei responsabili della certificazione;
   inesatta  indicazione  di  eventuali  contributi   e   canoni   di
locazione;
   errata  attribuzione  della percentuale di ricalcolo della rata di
ammortamento.
  Tali  errori  non  possono  essere  consentiti  attesa  la   totale
automaticita' dell'elaborazione dei documenti e della concessione del
contributo statale.
  Si  rammenta  inoltre  che  per  consentire  l'assoggettamento  del
certificato alle procedure di controllo ed elaborazione  a  mezzo  di
lettore  ottico,  il modello e' costituito da sei fogli mobili di cui
solo il frontespizio contiene  la  stampigliatura  del  numero  della
pagina.
  L'ente  nel  compilare il nuovo modello dovra' utilizzare i diversi
fogli che lo compongono a seconda delle proprie esigenze, sulla  base
delle  istruzioni impartite nella gia' menzionata guida. Ogni singola
pagina  compilata  dovra'  essere  numerata  iniziando  dal  n.  2  e
proseguendo progressivamente. Sara' cura delle prefetture controllare
che  le  amministrazioni  locali  abbiano  provveduto correttamente a
questo ulteriore adempimento.
4.2 - Controlli sostanziali.
  Oltre ai controlli formali, si  richiama  l'attenzione  di  codesti
uffici   sulla   necessita'   di   uno   scrupoloso  controllo  della
documentazione allegata (contratto, deliberazione,  attestazione  sul
piano  finanziario,  piano  di  ammortamento  dei  mutui  e,  per  le
comunita'  montane,  piano  pluriennale  di   sviluppo   regolarmente
approvati e, se occorrenti, programmi annuali operativi di esecuzione
del  piano)  per  accertare  l'esistenza dei requisiti tassativamente
previsti  per  legge  ai  fini  dell'ammissibilita'  dei   mutui   al
contributo erariale.
  Al  riguardo,  si  rammenta  che  l'art.  13  del  decreto-legge 28
dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28  febbraio  1990,  n.
38,  ha  posto  a  regime le disposizioni relative ai mutui contratti
dagli enti locali previste dall'art. 22  del  decreto-legge  2  marzo
1989,  n.  66,  convertito,  con modificazioni, nella legge 24 aprile
1989,  n.  144.  Tali   disposizioni   prevedono,   ai   fini   della
contribuzione erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti
nel 1991, i seguenti requisiti:
   il  contratto  di  mutuo deve essere stipulato in forma pubblica e
contenere nel proprio contesto le seguenti clausole e condizioni;
     a) l'ammoramento per periodi non  inferiori  a  dieci  anni  con
decorrenza  dal  1›  gennaio  successivo  a  quello della stipula del
contratto;
     b)  la rata di ammortamento, che deve essere comprensiva sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
     c) l'indicazione della natura  della  spesa  da  finanziare  col
mutuo    e,    ove    necessario,   in   relazione   alla   tipologia
dell'investimento la presa d'atto dell'intervenuta  approvazione  del
progetto  esecutivo,  secondo  le  norme  vigenti  al  momento  della
deliberazione dell'ente mutuatario;
     d) la previsione dell'utilizzo del mutuo in  base  ai  documenti
giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento
dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio
1978,   n.   1,   ove  le  disposizioni  legislative  non  dispongano
altrimenti;
   l'opera da  finanziare  deve,  per  sua  natura,  rientrare  nella
categoria delle spese di investimento.
  Per  i  mutui  contratti  dalle  comunita'  montane,  per opere non
rientranti tra i compiti istituzionali di cui all'art. 8 del decreto-
legge 29 ottobre 1987, n. 359,  convertito  nella  legge  29  ottobre
1987,  n. 440, la documentazione predetta dovra' essere corredata del
piano pluriennale di sviluppo, regolarmente approvato o dei programmi
annuali operativi di esecuzione del  piano,  contenenti  l'intervento
per il quale e' stata richiesta la contribuzione erariale.
4.3 - Liquidazione.
  Dopo  aver  provveduto  al  controllo  formale  e  sostanziale  del
certificato e della documentazione, i mutui  ritenuti  ammissibili  a
contribuzione statale, ad esclusione di quelli contratti con la Cassa
depositi  e  prestiti,  con  la  Direzione generale degli istituti di
previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, dovranno  essere
liquidati  (seguendo  le  direttive  gia'  fornite  con le precedenti
circolari).
  Qualora l'importo dell'onere ammissibile a contribuzione,  indicato
nel  totale complessivo (lettera E campo 30) del foglio riepilogativo
dei totali, eliminati i mutui contestati e non  ammessi  al  sostegno
erariale,   sia   superiore   all'importo   del   contributo  massimo
accordabile  risultante  dal  frontespizio,  i  mutui  contratti  con
istituti diversi dovranno essere liquidati proporzionalmente al fondo
a disposizione degli enti.
  A tal uopo si riporta il seguente esempio:
                     Foglio riepilogativo totali
Totale A) Mutui contratti con istituti diversi  . . . . .    L. 2.000
Totale B) Mutui contratti con la Cassa depositi
e prestiti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    "  1.000
Totale C) Mutui contratti con istituti di previdenza  . .    "   ----
                                                              _______
Totale D) Mutui contratti con il Credito sportivo . . . .    "   ----
Totale complessivo (lettera E campo 30)
(A + B + C + D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 3.000
Contributo massimo accordabile risultante dal
frontespizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    L. 2.850
Importo da liquidare: 3.000 : 2.850 = 2.000 : X
         2.850 x 2.000
         _____________ = L. 1.900
             3.000
  Si avverte, infine, che i certificati non liquidati saranno
   restituiti per la regolarizzazione.
4.4 - Esclusione.
  Com'e' noto, la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
   in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
   ai documenti amministrativi" detta una serie di principi in ordine
   alla materia oggetto della citata legge.
  Questa nuova normativa, tra l'altro, prevede che i procedimenti
   amministrativi debbano concludersi con un provvedimento espresso.
  Pertanto, al fine di procedere ad una corretta applicazione delle
   disposizioni di cui alla citata legge, ove i mutui siano  ritenuti
   non   finanziabili   con  l'intervento  erariale,  in  quanto  non
   destinati agli investimenti o  formalmente  non  rispondenti  alle
   prescrizioni  normative  sopra richiamate, e' necessario che venga
   data  notizia  dell'avvio  del  procedimento   all'amministrazione
   interessata  con  lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento
   invitando l'ente a presentare memoria scritta e documenti entro il
   termine di dieci giorni.
  L'esclusione dei mutui che non verranno ritenuti ammissibili a
   contribuzione erariale  nonostante  i  chiarimenti  forniti  dagli
   enti,  dovra'  essere formalizzata attraverso un provvedimento, da
   adottarsi  sotto  forma  di  decreto,  sempre  da  notificare  con
   raccomandata  con  avviso  di ricevimento, nel quale, tra l'altro,
   dovra' essere indicato che l'ente ha  termine  trenta  giorni  per
   proporre ricorso gerarchico al Ministero dell'interno.
4.5 - Trasmissione.
  Gli originali dei certificati (unitamente alle copie dei contratti,
   delle  deliberazioni  e  dell'ulteriore  eventuale documentazione)
   muniti  del  bollo  d'arrivo  ufficiale  di   codesti   uffici   e
   debitamente liquidati, vanno trasmessi a questo Ministero entro il
   30 aprile 1992, con plichi separati, distintamente per:
   1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti sia con
   istituti diversi che con quelli preferenziali;
   2) enti che richiedono il contributo esclusivamente per i mutui
   concessi dagli istituti preferenziali;
   3) enti che non richiedono il contributo;
   4) enti per i quali e' stato adottato il provvedimento di
   esclusione.
  Il contenuto di ciascun plico deve essere riepilogato nell'elenco
   gia'  predisposto  per  la trasmissione di tutte le certificazioni
   degli  enti  locali.  Per  esigenze  connesse   all'organizzazione
   dell'ufficio,  si  fa  presente  che i certificati delle comunita'
   montane devono essere trasmessi con apposito separato elenco.  Una
   copia  dei  certificati  dovra'  essere trattenuta agli atti delle
   prefetture, della regione Valle d'Aosta e delle province  autonome
   di Bolzano e Trento.
  Si raccomanda, come sempre, l'esatta e puntuale applicazione delle
   disposizioni  contenute  nella presente circolare e si fa presente
   che questo  Ministero  e'  a  disposizione  per  fornire  tutti  i
   chiarimenti che eventualmente si renderanno necessari.
                                       Il direttore generale: MALPICA
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AVVERTENZA:
   Alla pag. 28 di questa stessa Gazzetta Ufficiale e' pubblicato il
   decreto del Ministro dell'interno richiamato dal paragrafo 1 della
   presente circolare.