IL PRESIDENTE
  Visto l'art. 2 della legge 28 ottobre 1986, n.  730,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Viste  le  delibere  assunte dal consiglio di presidenza in data 19
maggio 1988, n. 460 e in data 26 gennaio 1989,  n.  5,  dalla  giunta
amministrativa  in  data 10 giugno 1988, n. 381 e in data 15 febbraio
1989, n.  34  e  dalla  giunta  amministrativa  nell'esercizio  delle
funzioni  di  consiglio di amministrazione in data 19 maggio 1988, n.
51964V5 e in data 9 novembre 1989, n. 555/71/L,  rispettivamente  per
l'inserimento  nel  regolamento del personale di un ruolo transitorio
in attuazione dell'art. 12 della legge 28 maggio 1986, n. 730, e suc-
cessive  modificazioni   ed   integrazioni,   e   per   l'inserimento
nell'ordinamento  dei  servizi del gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti con un ruolo speciale ad esaurimento fino a che  il  gruppo
predetto sara' in vigore;
  Visti  la lettera prot. EV/679/B/10.10/67 in data 28 marzo 1990 con
la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica  e
tecnologica  approva  le delibere di cui sopra, nonche' il telefax in
data 4 giugno 1991 con il quale il Ministero medesimo invia i  pareri
positivi  espressi  dal Ministero del tesoro con lettera prot. 131582
in data 21 maggio 1990 e dalla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
-  Dipartimento  funzione pubblica, prot. n. 41853/ 6.2.16.47 in data
21 dicembre 1990;
  Visto l'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n.  158,  relativo  alla
proroga  al  31  dicembre 1991 del gruppo nazionale per la difesa dai
terremoti;
  Visto l'ordinamento dei servizi di cui al  decreto  del  presidente
del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche n. 11320 in data 14 luglio
1990,  successivamente  modificato  e  da  ultimo  con  decreto   del
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11813 in data 13
novembre 1991;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
  Ritenuta l'opportunita' di provvedere ai sensi dell'art. 8,  quarto
comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  In  esecuzione  dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e
successive modificazioni ed integrazioni:
   A) E' inserito nell'ordinamento dei servizi di cui al decreto  del
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14
luglio  1990  successivamente  modificato e da ultimo con decreto del
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11813 in data 13
novembre 1991 il seguente allegato 4- bis contenente, fino a  che  il
Gruppo  nazionale  per la difesa dai terremoti restera' in vigore, il
gruppo medesimo con la relativa tabella organica:
                                                       ALLEGATO 4-bis
            Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti
Ruolo speciale ad esaurimento tecnico-professionale:
   n. 4 unita' di X qualifica funzionale.
Ruolo speciale ad esaurimento amministrativo:
   n. 1 unita' di VI qualifica funzionale;
   n. 1 unita' di IV qualifica funzionale.