IL PRESIDENTE Visto l'art. 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le delibere assunte dal consiglio di presidenza in data 19 maggio 1988, n. 460 e in data 26 gennaio 1989, n. 5, dalla giunta amministrativa in data 10 giugno 1988, n. 381 e in data 15 febbraio 1989, n. 34 e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 19 maggio 1988, n. 51964V5 e in data 9 novembre 1989, n. 555/71/L, rispettivamente per l'inserimento nel regolamento del personale di un ruolo transitorio in attuazione dell'art. 12 della legge 28 maggio 1986, n. 730, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, e per l'inserimento nell'ordinamento dei servizi del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti con un ruolo speciale ad esaurimento fino a che il gruppo predetto sara' in vigore; Visti la lettera prot. EV/679/B/10.10/67 in data 28 marzo 1990 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica approva le delibere di cui sopra, nonche' il telefax in data 4 giugno 1991 con il quale il Ministero medesimo invia i pareri positivi espressi dal Ministero del tesoro con lettera prot. 131582 in data 21 maggio 1990 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, prot. n. 41853/ 6.2.16.47 in data 21 dicembre 1990; Visto l'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, relativo alla proroga al 31 dicembre 1991 del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti; Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11813 in data 13 novembre 1991; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Ritenuta l'opportunita' di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: In esecuzione dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni ed integrazioni: A) E' inserito nell'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990 successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 11813 in data 13 novembre 1991 il seguente allegato 4- bis contenente, fino a che il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti restera' in vigore, il gruppo medesimo con la relativa tabella organica: ALLEGATO 4-bis Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti Ruolo speciale ad esaurimento tecnico-professionale: n. 4 unita' di X qualifica funzionale. Ruolo speciale ad esaurimento amministrativo: n. 1 unita' di VI qualifica funzionale; n. 1 unita' di IV qualifica funzionale.