LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale e' stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico e suc- cessive modificazioni ed integrazioni; Visti i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28 marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 32 del 18 dicembre 1991; Visto il provvedimento CIP n. 6 del 21 marzo 1991 che ha stabilito, tra l'altro, il rimborso anche degli oneri aggiuntivi che si formano per effetto del tempo intercorrente tra l'accertamento degli oneri straordinari e il loro effettivo rimborso; Visto il provvedimento CIP n. 30 del 18 dicembre 1991 con il quale, tra gli altri, e' stato ratificato il provvedimento CIP n. 6/1991; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33, secondo punto; Vista la relazione del Comitato istituito con decreto ministeriale 23 gennaio 1989 trasmessa con nota n. 630451 del 29 gennaio 1992 con cui sono stati accertati ulteriori oneri, da reintegrare all'ENEL, al 31 dicembre 1990, derivanti dalle decisioni assunte in materia di energia nucleare e rimborsi di oneri derivanti ad altre imprese; Visto l'accordo di programma stipulato tra il Ministero dell'industria e l'ENEL in data 10 aprile 1991; Considerata l'urgenza; Delibera: 1) La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizzando le disponibilita' del conto per il rimborso all'ENEL degli oneri straordinari, corrispondera' all'ENEL come dalla relazione citata in premessa: a) l'importo di 2.488.388 milioni di lire; b) l'importo complessivo di 22.168,8 milioni di lire da riservare alle imprese di cui all'allegata tabella. 2) Gli importi di cui al precedente punto 1), quelli per oneri straordinari gia' accertati con provvedimenti CIP n. 11/1990 del 28 marzo 1990, n. 2/1991 del 30 gennaio 1991, n. 6/1991 del 10 aprile 1991 e n. 32/1991 del 18 dicembre 1991, nonche' quelli che saranno accertati con successivi provvedimenti a favore delle imprese appaltatrici e dell'ENEL, saranno aumentati, dal 1 gennaio 1991 al loro effettivo pagamento, degli interessi calcolati sulle somme ancora da corrispondere, sia in conto capitale che interessi, all'inizio di ciascun anno, sulla base del tasso prime rate ABI per le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL. Roma, 26 febbraio 1992 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BODRATO