LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
  Visto il decreto legislativo 26 gennaio  1948,  n.  98,  che  detta
norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
  Visto  il provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974 con il quale e'
stata istituita la Cassa conguaglio per il settore elettrico  e  suc-
cessive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i provvedimenti CIP n. 27 del 21 dicembre 1988, n. 11 del 28
marzo 1990, n. 2 del 30 gennaio 1991 e n. 32 del 18 dicembre 1991;
  Visto il provvedimento CIP n. 6 del 21 marzo 1991 che ha stabilito,
tra l'altro, il rimborso anche degli oneri aggiuntivi che si  formano
per  effetto  del  tempo intercorrente tra l'accertamento degli oneri
straordinari e il loro effettivo rimborso;
  Visto il provvedimento CIP n. 30 del 18 dicembre 1991 con il quale,
tra gli altri, e' stato ratificato il provvedimento CIP n. 6/1991;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 33, secondo punto;
  Vista la relazione del Comitato istituito con decreto  ministeriale
23  gennaio 1989 trasmessa con nota n. 630451 del 29 gennaio 1992 con
cui sono stati accertati ulteriori oneri, da reintegrare all'ENEL, al
31 dicembre 1990, derivanti dalle decisioni  assunte  in  materia  di
energia nucleare e rimborsi di oneri derivanti ad altre imprese;
  Visto   l'accordo   di   programma   stipulato   tra  il  Ministero
dell'industria e l'ENEL in data 10 aprile 1991;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1) La Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  utilizzando  le
disponibilita'  del  conto  per  il  rimborso  all'ENEL  degli  oneri
straordinari, corrispondera' all'ENEL come dalla relazione citata  in
premessa:
    a) l'importo di 2.488.388 milioni di lire;
    b) l'importo complessivo di 22.168,8 milioni di lire da riservare
alle imprese di cui all'allegata tabella.
  2)  Gli  importi  di  cui  al precedente punto 1), quelli per oneri
straordinari gia' accertati con provvedimenti CIP n. 11/1990  del  28
marzo  1990,  n. 2/1991 del 30 gennaio 1991, n.  6/1991 del 10 aprile
1991 e n. 32/1991 del 18 dicembre 1991, nonche'  quelli  che  saranno
accertati   con  successivi  provvedimenti  a  favore  delle  imprese
appaltatrici e dell'ENEL, saranno aumentati, dal 1 gennaio  1991  al
loro  effettivo  pagamento,  degli  interessi  calcolati  sulle somme
ancora  da  corrispondere,  sia  in  conto  capitale  che  interessi,
all'inizio  di  ciascun anno, sulla base del tasso prime rate ABI per
le imprese appaltatrici e del 72,56% di detto tasso per l'ENEL.
   Roma, 26 febbraio 1992
                         Il Ministro dell'industria, del commercio
                        e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                           BODRATO