LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Dolomite Franchi S.p.a. per la prosecuzione di attivita' estrattiva su area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali 1847, 2968, 2969, 2970, fogli vari, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel mantenimento dei livelli occupazionali locali, in base a quanto assodato dal consiglio comunale di Zone con deliberazione n. 75 del 30 novembre 1990; Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del fatto che l'intervento in oggetto va a collocarsi su un'area gia' parzialmente coltivata per esercizio di cava precedente al 1985, proponendone un recupero ambientale da attuare adottando modalita' distinte a seconda delle fasi temporali che lo articolano, che si configurano come segue: 1) per il decennio 1990-2000 viene predisposto un incremento della riabilitazione ambientale del fronte attualmente esistente con un piu' efficace rinverdimento; 2) per gli anni a seguire viene predisposta una riprogettazione delle scarpate in abbandono derivanti dall'approfondimento della cava, allo scopo di eliminare la rigida geometria attuale; 3) in relazione ad un'eventuale variante del piano cave, viene inoltre predisposta la riprogettazione "in toto" dell'insediamento estrattivo, con arretramento dell'intero perimetro di cava dei fronti attuali per ottenere future superfici di abbandono con inclinazioni "morbide" e non gradonate, all'incirca simili alle naturali inclinazioni del versante che ripropongano una morfologia tale da confondersi con l'orografia circostante; Atteso che si e' provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, con successivo provvedimento si procedera' ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Zone (Brescia), mappali 1847, 2968, 2969, 2970, fogli vari, dall'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; 4) di inviare al sindaco del comune di Zone (Brescia) copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione, affinche' provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovra' tenere a disposizione degli interessati copia della Gazzetta Ufficiale con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Milano, 8 ottobre 1991 Il presidente: GIOVENZANA Il segretario: DI GIUGNO