IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  40  e  77  del  testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 58, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che
ha  sostituito  il  comma  1  dell'art.  77  del  citato testo unico,
disponendo che gli immobili di cui al  comma  2  dell'art.  40  dello
stesso  testo  unico  si  considerano  relativi  all'impresa  solo se
indicati nell'inventario o, per i soggetti di cui al successivo  art.
79, nel registro dei beni ammortizzabili;
  Visto   il  comma  2  dello  stesso  art.  58,  in  base  al  quale
l'imprenditore individuale che,  alla  data  del  31  dicembre  1991,
utilizzi  beni  immobili  strumentali  esclusivamente per l'esercizio
dell'impresa commerciale, puo', entro il 30 aprile 1992,  optare  per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto
dall'anno 1992, mediante il pagamento di una somma a titolo d'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
  Considerato che il predetto comma 2 del citato art. 58,  stabilisce
che  l'imposta  dovuta  deve  essere  corrisposta mediante versamento
diretto;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte allo sportello del concessionario o mediante
conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti gli articoli  66  e  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il
versamento  delle  imposte  riscosse   dai   concessionari   mediante
versamento diretto;
  Ritenuta  la necessita' di istituire un nuovo codice tributo per il
versamento dell'imposta di cui all'art. 58,  comma  2,  della  citata
legge n. 413;
  Visto  il  proprio decreto del 3 maggio 1991, con il quale e' stata
approvata la distinta Mod. 8, Modulario F., Riscossione n. 8, per  il
versamento  allo  sportello  del  concessionario  di  alcune  imposte
sostitutive ed e' stato  stabilito  che  le  stesse  imposte  possono
essere versate anche con il bollettino di conto corrente postale Mod.
11, Modulario F., Riscossione n. 11;
  Considerato  che  per la riscossione presso il concessionario delle
entrate di cui all'art. 58 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  non
si  rende  necessaria  l'approvazione  di  una specifica modulistica,
risultando adattabile quella gia' in uso;
  Visto il secondo periodo del predetto comma  2  dell'art.  58,  nel
quale  e'  previsto  che  con  decreto del Ministro delle finanze, da
pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  28  febbraio  1992,
saranno  stabilite  le modalita' di presentazione della dichiarazione
di opzione e di versamento dell'imposta;
  Considerata la necessita' di provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  imprenditori  individuali  che  intendono  avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 58, comma 2,  della  legge  30  dicembre
1991,  n.  413, devono, entro il 30 aprile 1992, esercitare l'opzione
ivi  prevista  mediante  apposita  dichiarazione,  in  carta  libera,
conforme allo schema allegato al presente decreto, da spedire a mezzo
raccomandata  senza  ricevuta  di  ritorno, all'ufficio delle imposte
dirette competente in ragione del  domicilio  fiscale  alla  data  di
presentazione della dichiarazione stessa.
  2.  Il  mancato  esercizio  dell'opzione  e/o  l'omesso  versamento
dell'imposta sostitutiva dovuta  entro  la  suindicata  data  del  30
aprile  1992,  comporta  che gli immobili strumentali di cui all'art.
40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, continuano ad essere considerati relativi all'impresa.