IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 10 dicembre 1985, recante la disciplina
dell'autorizzazione e uso delle apparecchiature diagnostiche di
risonanza magnetica nucleare (R.M.N.) sul territorio nazionale;
Visto il proprio decreto 20 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1988, con il quale la casa di cura San
Pio X di Milano veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale 29 novembre 1985 alla installazione ed uso sperimentale
di due apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare,
modello Gyroscan S5 da 0,5 Tesla della Philips S.p.a.;
Visto il proprio decreto 17 novembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 1990 con il quale, in
relazione al decreto ministeriale 20 gennaio 1988, autorizzava ai
sensi dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 il
centro San Pio X di Milano all'uso delle apparecchiature diagnostiche
a risonanza magnetica nucleare, mod. Gyroscan S15 da 1,5 Tesla di
fabbricazione Philips;
Rilevato che la intestazione del centro (S. Pio X) coincidente con
quella della preesistente casa di cura ha indotto a ritenere,
erroneamente, la comune identita' dei destinatari dei provvedimenti
sopra indicati;
Rilevato che il centro S. Pio X applicazioni di diagnostica per
immagini e terapia S.r.l., con sede legale in via F. Nava, 31,
Milano, e' invece ente privato diverso dalla "Casa di cura S. Pio X"
di Milano dell'ordine religioso per la provincia lombardo-veneta dei
Padri Camilliani, con sede in via F. Nava, 31;
Vista la lettera n. 201316 datata 4 novembre 1991 con la quale
l'assessore alla sanita' della regione Lombardia notifica che il
citato centro S. Pio X - applicazioni di diagnostica per immagini e
terapia S.r.l., via F. Nava, Milano, non risulta essere mai stato
autorizzato "a svolgere attivita' sanitaria di qualsiasi tipo" mentre
nella sede di via F. Nava, 31, di Milano risulta autorizzata e
convenzionata unicamente la "Casa di cura S. Pio X";
Considerato che gli accertamenti preordinati al rilascio delle
autorizzazioni sopra indicate da parte dell'Istituto superiore di
sanita' e dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
sono stati effettuati nella sede della casa di cura S. Pio X, unica
autorizzata a svolgere attivita' sanitaria ai sensi dell'art. 193 del
testo unico delle leggi sanitarie;
Esaminata la relazione fornita dalla casa di cura S. Pio X datata
24 giugno 1991 concernente l'attivita' svolta in base al decreto
ministeriale 20 gennaio 1988 piu' volte citato, nel biennio
1988-1990, ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 5 del
decreto ministeriale 29 novembre 1985;
Ritenuto pertanto necessario rettificare il precedente decreto 19
novembre 1990 intestando ora per allora la relativa autorizzazione
prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985
alla casa di cura privata S. Pio X di Milano dell'ordine religioso
per la provincia Lombardo Veneta dei Padri Camilliani, con sede in
via F. Nava n. 31;
Vista la nota n. 17933/G-3383/S del 23 gennaio 1992 con la quale la
regione Lombardia conferma che solo la cennata casa di cura S. Pio X,
gia' autorizzata ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi
sanitarie, lo era alla data del 17 novembre 1990 e lo e' tuttora in
permanenza dei requisiti e dei presupposti previsti per legge;
Ravvisata per contro la necessita' di annullare il decreto 15
dicembre 1990 per carenza dei requisiti e dei presupposti da parte
del centro S. Pio X S.r.l., con sede legale in via F. Nava n. 31,
Milano, erroneamente autorizzato a svolgere l'attivita' enunciata nel
citato decreto;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Decreta:
Art. 1.
La casa di cura S. Pio X in premesse specificata e' autorizzata, a
decorrere dal 25 giugno 1991 all'uso delle apparecchiature indicate
nel decreto ministeriale 20 gennaio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1988, ai sensi dell'art. 5 del decreto
ministeriale 29 novembre 1985.