IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434; Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 10 agosto 1990, che fissano per l'anno 1990 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi; Considerato che i decreti citati prevedono piu' classi di retribuzioni medie; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale piu' rappresentative; Ritenuta la necessita' di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153 e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita per ogni provincia ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura comuni; Decreta: Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1990 e' parificato al salario medio relativo all'anno 1990, determinato, per la categoria dei salariati fissi comuni, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 31 luglio 1990 indicati nel preambolo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 1992 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI p. Il Ministro del tesoro FOTI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA