IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto, in particolare, l'art. 38- bis del citato decreto n. 633, e successive modificazioni, che disciplina l'esecuzione dei rimborsi relativi all'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1975, come sostituito dal decreto ministeriale 15 febbraio 1979, concernente modalita' per l'esecuzione delle disposizioni recate dal predetto art. 38- bis; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, concernente, fra l'altro, il rimborso dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascun periodo di imposta; Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 47, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi predetti; Considerato che occorre provvedere alla emanazione delle norme di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 4 e 5, del menzionato decreto n. 47; Decreta: Art. 1. Al rimborso dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, ovvero degli interessi concernenti crediti gia' rimborsati, risultanti dalle dichiarazioni annuali riguardanti periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascun periodo di imposta, provvedono i competenti uffici dell'imposta sul valore aggiunto con le modalita' stabilite dalle norme di legge e dai regolamenti di esecuzione, utilizzando i fondi della riscossione e adottando le semplificazioni previste dagli articoli seguenti.