IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto, in particolare, l'art. 38- bis del citato decreto n. 633,  e
successive  modificazioni,  che  disciplina l'esecuzione dei rimborsi
relativi all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1975, come  sostituito  dal
decreto  ministeriale  15  febbraio  1979,  concernente modalita' per
l'esecuzione delle disposizioni recate dal predetto art. 38- bis;
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47,
concernente, fra l'altro, il rimborso dei  crediti  risultanti  dalle
dichiarazioni  annuali  dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai
periodi  di  imposta  chiusi  entro  il  31  dicembre  1985,  il  cui
ammontare,  al  netto  degli  interessi, risulta inferiore a lire 100
milioni per ciascun periodo di imposta;
  Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 47,  il  quale
prevede  che  con  decreto  del Ministro delle finanze sono stabilite
procedure  semplificate  di  riscontro  finalizzate  alla   sollecita
esecuzione dei rimborsi predetti;
  Considerato  che  occorre provvedere alla emanazione delle norme di
attuazione delle disposizioni recate dall'art. 1, commi 4  e  5,  del
menzionato decreto n. 47;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  rimborso dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi
interessi,  ovvero   degli   interessi   concernenti   crediti   gia'
rimborsati,   risultanti   dalle  dichiarazioni  annuali  riguardanti
periodi di imposta chiusi al 31 dicembre 1985, il cui  ammontare,  al
netto  degli  interessi,  risulta  inferiore  a  lire 100 milioni per
ciascun  periodo  di  imposta,   provvedono   i   competenti   uffici
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  con le modalita' stabilite dalle
norme di legge e dai regolamenti di esecuzione, utilizzando  i  fondi
della  riscossione  e  adottando  le  semplificazioni  previste dagli
articoli seguenti.