IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto  l'art.  17,  comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.
38, il quale stabilisce che il fondo comune regionale, determinato ai
sensi  dell'art.  8  della  citata  legge  n.  281/1970, e' integrato
dell'importo  occorrente  per  assicurare  una  consistenza del fondo
stesso pari a L. 6.000.000.000.000 per l'anno 1990;
  Visto  il successivo comma 3 del medesimo art. 17 il quale prevede,
tra  l'altro,  che  il  fondo  cosi'  determinato  viene ripartito ed
erogato  quanto a L. 5.000.000.000.000, con le modalita' ed i criteri
di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e
quanto  a  L.  1.000.000.000.000  con i criteri che all'uopo verranno
fissati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, quale fondo
perequativo  che  tenga  anche  conto del diversificato gettito delle
maggiori  entrate di cui al successivo art. 23, comma 1, della stessa
legge n. 38/1990;
  Considerato  che  la  Corte  costituzionale con sentenza n. 382 del
12-31  luglio  1990  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  17,  comma 3, del predetto decreto-legge 28 dicembre 1989,
n.  415,  convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte
in  cui  prevede  che  il  residuo  importo  del  fondo  comune sara'
ripartito  ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Tenuto  conto  che  per  effetto  della  sopra  citata  sentenza n.
382/1990  della  Corte  costituzionale, non si e' reso possibile, nel
corso  dell'anno  1990,  procedere  alla ripartizione in favore delle
regioni    a    statuto    ordinario    dell'intero   fondo   di   L.
6.000.000.000.000;
  Tenuto  conto, altresi', che a seguito della sentenza in questione,
si  e'  proceduto,  per intanto, all'assegnazione ed alla conseguente
erogazione  in  favore delle regioni a statuto ordinario di acconti a
valere  sul  predetto  fondo pari a complessive L. 5.267.992.396.865,
cosi'  come  evidenziato  alla  colonna  4  dell'allegato prospetto 2
(decreto   misteriale   n.   105748  del  30  gennaio  1990,  decreto
ministeriale  130620  del  18  aprile  1990,  decreto ministeriale n.
154025 del 6 luglio 1990, decreto ministeriale 177152 dell'11 ottobre
1990  e  decreto  ministeriale  n. 189053 del 20 novembre 1991, tutti
registrati alla Corte dei conti);
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, con il quale
e'   stato   provveduto   a  ripartire  il  predetto  importo  di  L.
1.000.000.000.000  tra  le  regioni  a  statuto ordinario secondo gli
importi  riportati  alla  colonna 3 dell'allegato prospetto n. 1, per
cui  si  rende  ora  possibile procedere alla ripartizione definitiva
dell'intero fondo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  119049  del  23  marzo  1989,
registrato  alla  Corte  dei  conti  l'8  aprile 1989, registro n. 11
Tesoro, foglio n. 347, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro,
alla  ripartizione  del  fondo  comune  regionale  per  l'anno  1989,
limitatamente all'importo di complessive L. 6.206.000.000.000;
  Visto  il  successivo decreto ministeriale n. 175318 del 31 ottobre
1989,  registrato  alla Corte dei conti il 18 novembre 1989, registro
n.  31  Tesoro,  foglio n. 216, con il quale e' stato definitivamente
ripartito in favore delle regioni a statuto ordinario il fondo comune
per  l'anno  1989  per  l'importo complessivo di L. 6.401.000.000.000
cosi'  come riportato alla colonna 1 del gia' richiamato prospetto n.
1;
  Visto  il  predetto  prospetto  n.  1  da  cui risulta, inoltre, la
ripartizione  della  quota  di  L.  5.000.000.000.000  del fondo 1990
(colonna  2)  di cui al gia' richiamato art. 17, comma 3, della legge
n.  38/1990,  in  proporzione delle quote complessivamente attribuite
alle  stesse  regioni  per l'anno 1989, la determinazione delle quote
lorde  a valere sull'intero fondo di L. 6.000.000.000.000 (colonna 4)
e  di  quelle  (colonna 6) al netto delle riduzioni di cui all'art. 9
della  legge  10 aprile 1981, n. 151 (colonna 5), cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, richiamato
dal predetto art. 17 della legge n. 38/1990;
  Visto,  in  particolare,  il  gia'  citato  decreto ministeriale n.
130620  del  18  aprile  1990,  registrato  alla Corte dei conti il 5
maggio  1990,  registro  n.  14 Tesoro, foglio n. 90, con il quale e'
stato  provveduto,  tra  l'altro,  a  trattenere sulle quote di fondo
comune provvisoriamente erogate in acconto del secondo trimestre 1990
alle  regioni  Puglia e Basilicata per i motivi indicati nel medesimo
decreto  ministeriale,  gli importi, rispettivamente, di L. 662.786 e
di L. 6.940.349 da versare all'entrata del bilancio statale;
  Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla ripartizione del fondo
comune  1990 pari a complessive L. 6.000.000.000.000, alla erogazione
in  favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo
di  L. 200.228.018.000 (colonna 5 del prospetto n. 2) quale saldo del
fondo  comune  regionale  alle  stesse  spettanti per l'anno 1990, al
netto  delle  riduzioni  di  cui  alla  colonna 5 del prospetto n. 1,
nonche' al versamento al cap. 3342, capo X, dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 1992 per l'importo complessivo di
L.  7.603.135  a  fronte  dei recuperi operati sulle quote attribuite
alle regioni Puglia e Basilicata;
  Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario 1992 che presenta la necessaria
disponibilita' sia in termini di residui che in termini di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  gli uniti prospetti numeri 1 e 2 che formano parte
integrante del presente decreto.