IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 64 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per la definizione agevolata delle controversie in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette; Visto il comma 4 del suddetto art. 64, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire i termini e le modalita' di pagamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 64 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' consentita, ad istanza del contribuente, l'estinzione delle violazioni in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di imposte di consumo amministrati dal Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, commesse fino al 30 settembre 1991 ed accertate fino al 1 gennaio 1992, punibili con sanzione amministrativa o pena pecuniaria, ovvero costituenti delitti suscettibili di definizione in via amministrativa. L'estinzione delle violazioni comporta anche la definizione delle controversie d'imposta eventualmente connesse, pendenti davanti all'autorita' amministrativa o giudiziaria. 2. E' altresi' consentita l'estinzione delle violazioni di cui al primo comma, commesse fino al 30 settembre 1991 e non ancora accertate alla data del 1 gennaio 1992, nei limiti dei fatti spontaneamente dichiarati nell'istanza. Entro tali limiti e ove si renda possibile, tale estinzione comporta anche la definizione delle controversie d'imposta eventualmente connesse.