IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  64  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, recante
disposizioni per  la  definizione  agevolata  delle  controversie  in
materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle
imposte indirette;
  Visto  il  comma  4  del  suddetto art. 64, che demanda al Ministro
delle finanze di stabilire i termini  e  le  modalita'  di  pagamento
delle somme da corrispondere per la definizione agevolata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 64 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e'
consentita,  ad  istanza   del   contribuente,   l'estinzione   delle
violazioni   in   materia   di   diritti   doganali,  di  imposte  di
fabbricazione e di imposte di consumo amministrati  dal  Dipartimento
delle dogane ed imposte indirette, commesse fino al 30 settembre 1991
ed   accertate  fino  al  1  gennaio  1992,  punibili  con  sanzione
amministrativa  o  pena  pecuniaria,   ovvero   costituenti   delitti
suscettibili di definizione in via amministrativa. L'estinzione delle
violazioni comporta anche la definizione delle controversie d'imposta
eventualmente connesse, pendenti davanti all'autorita' amministrativa
o giudiziaria.
  2.  E'  altresi' consentita l'estinzione delle violazioni di cui al
primo comma,  commesse  fino  al  30  settembre  1991  e  non  ancora
accertate  alla  data  del  1  gennaio  1992,  nei  limiti dei fatti
spontaneamente dichiarati nell'istanza. Entro tali limiti  e  ove  si
renda  possibile, tale estinzione comporta anche la definizione delle
controversie d'imposta eventualmente connesse.