Agli uffici regionali e provinciali del lavoro e della M.O. Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro 1. Come e' noto l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, stabilisce tra l'altro che "con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale .. le aziende private che per le speciali condizioni della loro attivita' non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che in sostituzione degli invalidi provvedano ad assumere orfani e vedove delle varie categorie ..". In sede di applicazione della norma suddetta lo scrivente ha rilevato che a volte i tempi necessari per concludere il procedimento amministrativo si protraggono a causa di domande compilate in modo poco chiaro o mancanti di alcuni dati importanti e per altre difficolta' operative. 2. Pertanto si ritiene utile riportare di seguito alcuni adempimenti e modalita' che dovranno essere osservati dalle ditte interessate, al fine di dare maggiore efficienza all'azione amministrativa. 2. a) La domanda - redatta in carta da bollo - deve essere presentata all'ufficio provinciale del lavoro competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale, come stabilisce la legge. Inoltre la ditta deve trasmettere copia della domanda, in carta semplice, anche al "Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego - Divisione III - Via Flavia, 6 - 00187 Roma", nonche' agli altri uffici provinciali del lavoro interessati al provvedimento esonerativo. E' necessario che nella domanda risulti esplicitamente che la ditta ha trasmesso la stessa a tutti gli uffici sopra indicati. Quanto sopra consentira' a tutti gli uffici provinciali interessati di procedere immediatamente agli adempimenti di competenza (applicazione della sospensiva e richiesta dei pareri istruttori), senza attendere l'inoltro della domanda da parte dell'ufficio provinciale nel cui territorio la ditta ha la sede legale. 2. b) Nella domanda la ditta deve indicare: l'esatta denominazione sociale; l'indirizzo completo della sede legale; la data; il numero dei dipendenti, sia totale, sia per ciascuna sede provinciale; qualora la ditta abbia piu' sedi nella stessa provincia, deve indicare per ciascuna sede la localita' e il numero dei dipendenti; le sedi per le quali chiede l'esonero parziale; se si tratta di un primo esonero, oppure se chiede la estensione o la maggiorazione o la voltura di esoneri gia' esistenti, o altro tipo di provvedimento; e' utile sottolineare che qualora sia stato gia' adottato un provvedimento di esonero per la sede interessata, anche sotto una diversa denominazione sociale, la ditta deve indicare gli estremi del provvedimento; l'attivita' svolta, precisando e descrivendo sinteticamente le lavorazioni che hanno caratteristiche tali da rendere difficile utilizzare personale invalido. A tal fine e' utile dare indicazioni, tra l'altro, anche in merito all'esistenza ed alla consistenza di eventuale lavoro esterno, su turni o svolto da personale viaggiante; inoltre e' utile precisare se la sede nella quale viene svolto il lavoro ha carattere temporaneo (cantieri, ecc.). 2. c) Qualora la ditta chieda la voltura di un decreto di esonero gia' concesso con diversa denominazione sociale, deve allegare alla domanda un documento da cui risulti l'avvenuta trasformazione societaria (atto notarile, certificato storico della camera di commercio, ..). 3. L'ufficio provinciale competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale deve verificare se la domanda contiene tutti gli elementi sopra indicati, e se del caso invita la ditta a completarla. p. Il Ministro: GRIPPO