IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Viste le leggi 26 giugno 1990, n. 165; 12 novembre 1990, n. 331; 12
luglio 1991, n.  202  (pubblicate,  rispettivamente,  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1990, n. 267 del 15 novembre 1990 e n.
162  del  12  luglio  1991)  che  hanno  convertito  i corrispondenti
decreti-legge (27 aprile 1990, n. 90; 15 settembre 1990, n.  261;  13
maggio 1991, n. 151), che prevedevano la concessione di un credito di
imposta    a   favore   delle   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'autotrasporto di merci per conto  di  terzi,  iscritte  all'albo
delle  persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n.  298,  da
valere  ai  fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   giuridiche,
dell'imposta  locale  sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte  operate  dai
sostituti  di  imposta,  sulle  retribuzioni  dei  dipendenti  e  sui
compensi da lavoro autonomo, come previsto  dalla  legge  5  febbraio
1992, n. 68;
  Visti  i  relativi  decreti  ministeriali  applicativi  emanati dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze (30
aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30  aprile
1990; 19 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del
20   ottobre  1990;  15  febbraio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1991), con i quali, in esecuzione del comma
2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990,  n.  90,  convertito
dalla  legge  26  giugno 1990, n. 165, e' stato fissato per il 1990 e
per il 1991 l'ammontare  del  credito  di  imposta  attribuibile  per
ciascun  autoveicolo  avente  una  massa  complessiva  a pieno carico
superiore a 3.500 kg, su  cui  insiste  un  titolo  autorizzativo  al
trasporto di merci per conto di terzi;
  Visto il decreto con cui il Ministro delle finanze, di concerto con
quello   del  tesoro  (26  luglio  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1990), in base a quanto  disposto  dal
comma  3 dell'art. 13 del citato decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
ha stabilito le modalita' per la esposizione nella dichiarazione  dei
redditi  del  credito  di  imposta utilizzato, nonche' per i relativi
controlli;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti, adottato  di  concerto
con  quello  delle  Finanze,  del  28  gennaio 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992) con il quale, in base a
quanto disposto al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 15 settembre
1990, n. 261, come convertito dalla legge 12 novembre 1990,  n.  331,
e'  stata  fissata,  per  il  1992 l'ammontare del credito di imposta
attribuibile a ciascun veicolo sulla base del limite di spesa di lire
275 miliardi stanziato dalla predetta normativa;
  Vista la legge 6 febbraio 1992, n. 66  (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1992) che ha convertito in legge, con
modificazioni,  il  decreto-legge  30  dicembre  1991, n. 417, che ha
ulteriormente incrementato, per il 1992, il limite di  spesa  di  cui
sopra  di  lire 300 miliardi, portandolo, pertanto, a complessivi 575
miliardi;
  Considerata, pertanto, la necessita' di rideterminare, per il 1992,
per  complessivi  575  miliardi,  l'ammontare  del credito di imposta
attribuibile per ciascun veicolo, stabilito dal decreto  ministeriale
di cui sopra;
  Considerato,  altresi',  che  ai sensi dell'art. 9-sexies, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.  417,  come  convertito  dalla
legge  6 febbraio 1992, n. 66, il decreto di cui al comma 2 dell'art.
13  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  giugno  1990,  n.  165, deve essere
emanato, per il 1992, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del decreto stesso;
  Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 68 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1992) concernente la ristrutturazione
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I beneficiari del credito di imposta previsto dall'art. 9, comma
1, del decreto-legge 15  settembre  1990,  n.  261,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  novembre  1990,  n. 331, cosi' come
integrato dall'art. 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre
1991,  n.  417,  come  convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo
di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data  del  31  dicembre
1991  e  titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di
terzi  insistenti  sui  veicoli  a  motore,  come   individuati   nel
successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso
rimorchiabile,   con   esclusione   dei   veicoli  aventi  una  massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.