IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Viste le leggi 26 giugno 1990, n. 165; 12 novembre 1990, n. 331; 12
luglio 1991, n. 202 (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1990, n. 267 del 15 novembre 1990 e n.
162 del 12 luglio 1991) che hanno convertito i corrispondenti
decreti-legge (27 aprile 1990, n. 90; 15 settembre 1990, n. 261; 13
maggio 1991, n. 151), che prevedevano la concessione di un credito di
imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio
dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da
valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai
sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui
compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio
1992, n. 68;
Visti i relativi decreti ministeriali applicativi emanati dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze (30
aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1990; 19 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del
20 ottobre 1990; 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 febbraio 1991), con i quali, in esecuzione del comma
2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' stato fissato per il 1990 e
per il 1991 l'ammontare del credito di imposta attribuibile per
ciascun autoveicolo avente una massa complessiva a pieno carico
superiore a 3.500 kg, su cui insiste un titolo autorizzativo al
trasporto di merci per conto di terzi;
Visto il decreto con cui il Ministro delle finanze, di concerto con
quello del tesoro (26 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1990), in base a quanto disposto dal
comma 3 dell'art. 13 del citato decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
ha stabilito le modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei
redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi
controlli;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti, adottato di concerto
con quello delle Finanze, del 28 gennaio 1992 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992) con il quale, in base a
quanto disposto al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 15 settembre
1990, n. 261, come convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331,
e' stata fissata, per il 1992 l'ammontare del credito di imposta
attribuibile a ciascun veicolo sulla base del limite di spesa di lire
275 miliardi stanziato dalla predetta normativa;
Vista la legge 6 febbraio 1992, n. 66 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1992) che ha convertito in legge, con
modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che ha
ulteriormente incrementato, per il 1992, il limite di spesa di cui
sopra di lire 300 miliardi, portandolo, pertanto, a complessivi 575
miliardi;
Considerata, pertanto, la necessita' di rideterminare, per il 1992,
per complessivi 575 miliardi, l'ammontare del credito di imposta
attribuibile per ciascun veicolo, stabilito dal decreto ministeriale
di cui sopra;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 9-sexies, comma 1,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, come convertito dalla
legge 6 febbraio 1992, n. 66, il decreto di cui al comma 2 dell'art.
13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve essere
emanato, per il 1992, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto stesso;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1992) concernente la ristrutturazione
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Decreta:
Art. 1.
1. I beneficiari del credito di imposta previsto dall'art. 9, comma
1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, cosi' come
integrato dall'art. 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, come convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66,
sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo
di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre
1991 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di
terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel
successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso
rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.