IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Viste le leggi 26 giugno 1990, n. 165; 12 novembre 1990, n. 331; 12 luglio 1991, n. 202 (pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 1990, n. 267 del 15 novembre 1990 e n. 162 del 12 luglio 1991) che hanno convertito i corrispondenti decreti-legge (27 aprile 1990, n. 90; 15 settembre 1990, n. 261; 13 maggio 1991, n. 151), che prevedevano la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, iscritte all'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68; Visti i relativi decreti ministeriali applicativi emanati dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze (30 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1990; 19 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1990; 15 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1991), con i quali, in esecuzione del comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e' stato fissato per il 1990 e per il 1991 l'ammontare del credito di imposta attribuibile per ciascun autoveicolo avente una massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg, su cui insiste un titolo autorizzativo al trasporto di merci per conto di terzi; Visto il decreto con cui il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro (26 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1990), in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 13 del citato decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, ha stabilito le modalita' per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonche' per i relativi controlli; Visto il decreto del Ministro dei trasporti, adottato di concerto con quello delle Finanze, del 28 gennaio 1992 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1992) con il quale, in base a quanto disposto al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, come convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e' stata fissata, per il 1992 l'ammontare del credito di imposta attribuibile a ciascun veicolo sulla base del limite di spesa di lire 275 miliardi stanziato dalla predetta normativa; Vista la legge 6 febbraio 1992, n. 66 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1992) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che ha ulteriormente incrementato, per il 1992, il limite di spesa di cui sopra di lire 300 miliardi, portandolo, pertanto, a complessivi 575 miliardi; Considerata, pertanto, la necessita' di rideterminare, per il 1992, per complessivi 575 miliardi, l'ammontare del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo, stabilito dal decreto ministeriale di cui sopra; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, come convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, il decreto di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve essere emanato, per il 1992, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1992) concernente la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi; Decreta: Art. 1. 1. I beneficiari del credito di imposta previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, cosi' come integrato dall'art. 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, come convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1991 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.