IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di provvedere all'aggiornamento dell'elenco delle colture agricole intensive o pregiate ammesse ad assicurazione agevolata; Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1991, con il quale sono state determinate per l'anno 1991 le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina e il gelo; Vista la lettera 27 gennaio 1992, n. 120, con la quale e' stato chiesto il parere alle regioni a statuto speciale e ordinario, alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle organizzazioni professionali di categoria circa l'eventuale aggiornamento delle colture determinate con il precitato decreto; Visti i pareri pervenuti in esito alla precitata richiesta; Ritenuta la necessita', per motivi di ordine finanziario, di confermare per il 1992 le stesse colture gia' determinate con il citato decreto 19 marzo 1991; Decreta: Le colture agricole intensive o pregiate ammesse alla assicurazione agevolata contro la grandine, la brina e il gelo, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono indicate nell'elenco che segue, per l'anno 1992: colture legnose: uva, mandorle, noci, nocciole, olive, fichi, mele, pere, pesche, ciliege, susine, albicocche, cachi, agrumi, ribes, actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai piante da frutto, vivai di pioppi. colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais da seme, mais da granella, cocomeri, meloni, fagiolini, piselli, soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero). Roma, 17 febbraio 1992 Il Ministro: GORIA