IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che demanda  al
Ministero    dell'agricoltura   e   delle   foreste   di   provvedere
all'aggiornamento dell'elenco  delle  colture  agricole  intensive  o
pregiate ammesse ad assicurazione agevolata;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19  marzo 1991, con il quale sono
state determinate per l'anno 1991 le  colture  agricole  intensive  o
pregiate  ammesse  all'assicurazione agevolata contro la grandine, la
brina e il gelo;
  Vista la lettera 27 gennaio 1992, n. 120, con  la  quale  e'  stato
chiesto  il  parere alle regioni a statuto speciale e ordinario, alle
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  alle   organizzazioni
professionali  di  categoria  circa  l'eventuale  aggiornamento delle
colture determinate con il precitato decreto;
  Visti i pareri pervenuti in esito alla precitata richiesta;
  Ritenuta la  necessita',  per  motivi  di  ordine  finanziario,  di
confermare  per  il  1992  le  stesse colture gia' determinate con il
citato decreto 19 marzo 1991;
                              Decreta:
  Le colture agricole intensive o pregiate ammesse alla assicurazione
agevolata contro la grandine, la brina e il gelo, ai sensi  dell'art.
11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono indicate nell'elenco che
segue, per l'anno 1992:
   colture  legnose:  uva,  mandorle,  noci,  nocciole, olive, fichi,
mele, pere,  pesche,  ciliege,  susine,  albicocche,  cachi,  agrumi,
ribes,  actinidia, piante di viti porta innesti, vivai di viti, vivai
piante da frutto, vivai di pioppi.
   colture erbacee: carciofi, pomodori, peperoni, tabacco, riso, mais
da seme, mais da  granella,  cocomeri,  meloni,  fagiolini,  piselli,
soja, bietole da seme (seme di bietola da zucchero).
    Roma, 17 febbraio 1992
                                                   Il Ministro: GORIA