IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista la legge 21  luglio  1960,  n.  739,  art.  5,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale n. 91/462 del 25 novembre  1991,  con
il  quale  e'  stato  dichiarato il carattere di eccezionalita' delle
grandinate del 17 e 26 luglio 1991 e del  14  e  29  agosto  1991  in
provincia di Ravenna;
  Vista  la  nota  in data 24 settembre 1991, con la quale la regione
Emilia-Romagna chiede  l'applicazione  dell'art.  8  della  legge  13
maggio  1985,  n.  198,  in  considerazione della forte incidenza dei
danni sui bilanci economici  delle  aziende  agricole  colpite  dalle
predette avversita';
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  la  scadenza  delle  rate  delle
operazioni  di  credito  agrario  di  esercizio  e  di miglioramento,
effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici
dichiarati  eccezionali  con  il  decreto  indicato  nelle  premesse,
ricadenti  nei  territori  della  regione Emilia-Romagna, che abbiano
subito un danno in misura non inferiore  alla  perdita  del  35%  del
prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento  stesso,  rela-
tive  ad  operazioni  di  credito  agrario  effettuate  anteriormente
all'evento.