IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198; Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 91/462 del 25 novembre 1991, con il quale e' stato dichiarato il carattere di eccezionalita' delle grandinate del 17 e 26 luglio 1991 e del 14 e 29 agosto 1991 in provincia di Ravenna; Vista la nota in data 24 settembre 1991, con la quale la regione Emilia-Romagna chiede l'applicazione dell'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle predette avversita'; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Emilia-Romagna; Decreta: Art. 1. Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dagli eventi meteorici dichiarati eccezionali con il decreto indicato nelle premesse, ricadenti nei territori della regione Emilia-Romagna, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, rela- tive ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.