Il secondo comma del comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1989, viene cosi' modificato: "L'iscrizione viene effettuata in relazione a una o piu' categorie di lavori fra quelle individuate dalla commissione nonche' sulla base della capacita' tecnico-finanziaria in ordine a una delle seguenti classi di importo dei lavori: 1a classe di importo fino a L. 75.000.000; 2a classe di importo fino a L. 150.000.000; 3a classe di importo fino a L. 300.000.000; 4a classe di importo fino a L. 700.000.000. Le ditte gia' iscritte alla 1a classe (importo fino a L. 30.000.000) e all'utlima classe (importo fino a L. 300.000.000) non si intendono automaticamente iscritte rispettivamente alla 1a e 4a classe dei nuovi importi, ma devono presentare apposita istanza, documentando la idoneita' economica e finanziaria a tale passaggio".