Il  secondo  comma  del  comunicato,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale  -  serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1989, viene cosi'
modificato:
   "L'iscrizione viene effettuata in relazione a una o piu' categorie
di lavori fra quelle individuate dalla commissione nonche' sulla base
della capacita' tecnico-finanziaria in ordine a  una  delle  seguenti
classi di importo dei lavori:
    1a classe di importo fino a L. 75.000.000;
    2a classe di importo fino a L. 150.000.000;
    3a classe di importo fino a L. 300.000.000;
    4a classe di importo fino a L. 700.000.000.
   Le  ditte  gia'  iscritte  alla  1a  classe  (importo  fino  a  L.
30.000.000) e all'utlima classe (importo fino a L.  300.000.000)  non
si  intendono  automaticamente  iscritte rispettivamente alla 1a e 4a
classe dei nuovi importi,  ma  devono  presentare  apposita  istanza,
documentando la idoneita' economica e finanziaria a tale passaggio".