LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Richiamata  la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per  il  rilascio
dell'autorizzazione  ex  art.  7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di  opere  insistenti  su  aree  di  particolare
interesse  ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985";
 Vista  l'istanza  di  autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497,  presentata  dall'A.N.A.S.  per  la  realizzazione  di
adeguamento  rete stradale dal km 31+500 al km 36+000 su area ubicata
nel comune di Ponte di Legno (Brescia), come da piano particellare di
esproprio ed elenco ditte allegati che formano parte  integrante  del
presente  provvedimento,  sottoposta a vincolo paesaggistico in forza
della legge 8 agosto 1985, n. 431,  nonche'  gravata  da  vincolo  di
immodificabilita'  ed  inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1-
ter  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  in  quanto  ricompresa
nell'ambito  territoriale  n.  15,  individuato  con deliberazione di
giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Riconosciuto,   anche   in   base   alle   attestazioni   ed   alla
documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera
in  argomento,  diretta  al  soddisfacimento  di  interessi  pubblici
consistenti nella  protezione  e  sistemazione  della  rete  stradale
primaria;
  Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi,   in   considerazione  dell'improcrastinabile  esigenza  di
soddisfare i suddetti interessi pubblici ad  essa  sottesi,  i  quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prendere  in  esame,  in  ragione  dei  problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
  Verificato,  in  ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute  di  immodificabilita',  tali  da  giustificare  la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-ter della
legge  8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del fatto che le
opere previste non  comportano  alterazione  sostanziale  all'assetto
attuale  dei  luoghi  vincolati  ed,  in  ogni  caso,  anche  i corpi
accessori alla sede stradale, con la dovuta  attenzione  all'uso  dei
materiali    di    impiego,    risultano   compatibili   e   limitati
all'eliminazione degli stati di pericolo;
  Atteso che si  e'  proceduto,  relativamente  all'area  interessata
dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione
di  tutti  queli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico
ed economico sociale, propri del piano paesistico;
  Riconosciuto  che,  in  un'ottica  di  accelerazione  del  processo
generale    di    pianificazione   paesistico-ambientale,   risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in  particolare,  della
pianificazione paesistica;
  Ritenuto  opportuno,  per  i  suesposti  motivi,  stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito  territoriale  n.  15,
individuato  e  perimetrato  con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  Dato atto  che,  con  successivo  provvedimento  si  procedera'  ad
autorizzare  ex  art.  7  della  legge  29  giugno  1939, n. 1497, la
realizzazione dell'opera in questione;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
                              Delibera:
  1) di stralciare, per le motivazioni di  cui  in  premessa,  l'area
ubicata  nel  comune  di  Ponte  di  Legno  (Brescia),  come da piano
particellare di esproprio ed elenco ditte allegati che formano  parte
integrante  del  presente  provvedimento, dall'ambito territoriale n.
15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859  del
10 dicembre 1985;
  2)  di  riperimetrare,  in  conseguenza  dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale  n.  15,
individuato  con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12  del  regolamento  3
giugno  1940,  n.  1357,  e  nel  Bollettino  ufficiale della regione
Lombardia, come previsto dall'art.    1,  primo  comma,  della  legge
regionale  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  4) di inviare al sindaco del comune di  Ponte  di  Legno  (Brescia)
copia della Gazzetta Ufficiale, contenente la presente deliberazione,
affinche'  provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso
dovra' tenere a disposizione degli interessati copia  della  Gazzetta
Ufficiale  con  la  relativa  planimetria, ai sensi dell'art. 4 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497.
   Milano, 16 dicembre 1991
                                            Il presidente: GIOVENZANA
Il segretario: DI GIUGNO