IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio  1963,  n.  281,  modificata
dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152,  concernente  la  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante  norme  in
materia  di  additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 9
aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99/1991;
  Vista la direttiva n. 91/249/CEE del  19  aprile  1991,  pubblicata
nella  "Gazzetta  Ufficiale"  CEE  n.  L  124  del  18  maggio  1991,
rettificata con avviso pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L
174 del 3 luglio 1991, con la quale e' stato modificato l'allegato  I
della  direttiva  n.  70/524/CEE  del 23 novembre 1970, relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali,  per  quanto  concerne  le
condizioni di impiego della Vitamina A e del Ferro;
  Sentita  la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto l'art. 6, sub u), della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme  in  materia  di
additivi   per   mangimi,   citato   nelle  premesse,  e'  modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.
  E' consentito un periodo di  sei  mesi  per  lo  smaltimento  delle
scorte  degli  integratori  e  dei  mangimi  conformi  alla normativa
vigente.