IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 9 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99/1991; Vista la direttiva n. 91/249/CEE del 19 aprile 1991, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 124 del 18 maggio 1991, rettificata con avviso pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 174 del 3 luglio 1991, con la quale e' stato modificato l'allegato I della direttiva n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, per quanto concerne le condizioni di impiego della Vitamina A e del Ferro; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Decreta: Art. 1. L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto. E' consentito un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte degli integratori e dei mangimi conformi alla normativa vigente.