IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del  Fondo
di solidarieta' nazionale;
  Visto  il  regolamento  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241,  di  esecuzione  dell'art.  21
della citata legge n. 364;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il
Fondo di solidarieta' nazionale;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo  1983,  n.
315,  recante  norme per la riorganizzazione della Direzione generale
delle assicurazioni private e di interesse collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  339 del 19 marzo 1991, con il
quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato  le
colture  agricole  intensive  e  pregiate  ammesse  all'assicurazione
agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1991;
  Vista la domanda in data 28 giugno 1991,  presentata  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ed al Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  dal  Consorzio  italiano  rischi
agricoli  speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici
autorizzate all'esercizio del ramo  "grandine",  intesa  ad  ottenere
l'approvazione  delle  tariffe di premio e delle condizioni generali,
speciali e  particolari  di  polizza  concordate  con  l'Associazione
nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di) da applicarsi per l'anno 1991
per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del
gelo,  relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto
n. 339 del 19  marzo  1991  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
foreste, fatta esclusione per i prodotti "agrumi" e "carciofi";
  Visti  i  verbali  di  accordo  sottoscritti dai rappresentanti del
C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di;
  Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. a corredo
della citata domanda di approvazione;
  Vista la nota n. 124164 del 4 settembre 1991, con la quale  l'ISVAP
-  Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo, ha comunicato di non aver  "ravvisato  elementi
ostativi  ai  fini  dell'approvazione"  delle condizioni di polizza e
delle  tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per
l'anno 1991;
  Ritenuto che  le  anzidette  tariffe  di  premio  e  le  condizioni
generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno
1991, possano essere accolte;
                              Decreta:
  Sono  approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della
legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi  che  sono  depositati
presso  il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e che costituiscono allegato  al  presente  decreto,  le  tariffe  di
premio  e  le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano
dei  rischi  agricoli  speciali  (C.I.R.A.S.),  previo  accordo   con
l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di), da applicarsi
per  l'anno  1991  dalle  imprese  di  assicurazione  consorziate nei
confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per
l'assicurazione  dei  prodotti  "frutta",  "uva  e  prodotti   vari",
"prodotti  speciali", "riso, mais, tabacco, pomodoro", contro i danni
derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.
   Roma, 14 febbraio 1992
                                Il Ministro dell'industria
                            del commercio e dell'artigianato
                                       BODRATO
          Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
            GORIA