Con decreto ministeriale  n.  1/11202  del  26  novembre  1991  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Bari e' concessa dilazione, ai  sensi  del  quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1992,
del  versamento delle entrate per l'ammontare di L. 788.779.256, pari
al 50% dell'importo di L. 1.577.558.513, corrispondente, al netto dei
compensi di riscossione, al carico di  L.  1.579.771.214  iscritto  a
nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza  di  Bari dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12632  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Latina e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  2.059.827.555,
pari    all'80%   dell'importo   richiesto   di   L.   2.574.784.444,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
2.599.467.042 iscritto a  ruolo  a  nome  dei  contribuenti  elencati
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Latina dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12714  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Napoli e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per l'ammontare  di  L.  46.921.568.979,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
46.978.972.535  iscritto  a  nome  dei  contribuenti  indicati  nelle
istanze.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Napoli dara' attuazione,  con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/11885  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della provincia di Salerno e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre  1992,
del  versamento  delle  entrate per l'ammontare di L. 20.238.162.193,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
20.266.180.800   iscritto   a   nome   dei   contribuenti    indicati
nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Salerno dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/12301  del  26  novembre 1991 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  B
della  provincia di Varese e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1992,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  3.543.034.485,
pari  al  50%  dell'importo  richiesto e corrispondente, al lordo dei
compensi di riscossione, al carico di  L.  7.086.068.971  iscritto  a
ruolo a nome di contribuenti vari.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Varese dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1746  del  27  febbraio  1992 al
commissario  governativo  delegato   al   servizio   di   riscossione
dell'ambito  B  della provincia di Avellino e' concessa dilazione, ai
sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di
febbraio 1993, del versamento delle entrate  per  l'ammontare  di  L.
1.284.482.875,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico iscritto a nome di contribuenti vari.
   Resta fermo per il commissario governativo l'obbligo  di  esperire
tutti  gli  atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di
provvedere  al  versamento,  entro  quindici  giorni,   delle   somme
riscosse.
   L'intendenza di finanza di Avellino dara' attuazione, con apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1760  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito  A
della provincia di Brescia e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma  dell'art.  62  del  decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio  1993,
del  versamento  delle  entrate  per l'ammontare di L. 6.039.920.338,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
6.044.256.575 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Brescia dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1763  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della  concessione  del servizio di riscossione dell'ambito
unico della provincia di Cosenza e' concessa dilazione, ai sensi  del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28  gennaio  1988,  n.  43, fino alla scadenza della rata di febbraio
1993,  del  versamento  delle   entrate   per   l'ammontare   di   L.
12.047.956.420, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al  carico  di  L.  12.107.831.945  iscritto  a nome dei contribuenti
indicati nell'istanza.
   Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti  gli
atti  dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza di finanza di Cosenza dara' attuazione, con  apposito
provvedimento,  al  predetto  decreto e provvedera' ad ogni ulteriore
adempimento nonche' alla revoca o riduzione della dilazione  concessa
in  relazione  alle  riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta
accordati al contribuente.
   Con decreto  ministeriale  n.  1/1904  del  27  febbraio  1992  al
titolare  della concessione del servizio di riscossione dell'ambito B
della provincia di Cremona e' concessa dilazione, ai sensi del quarto
comma dell'art. 62 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993,
del versamento delle entrate per  l'ammontare  di  L.  3.689.855.833,
corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L.
3.697.315.243 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di finanza di Cremona dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.
   Con  decreto  ministeriale  n.  1/1953  del  27  febbraio  1992 al
titolare della concessione del servizio  di  riscossione  dell'ambito
unico  della  provincia di Matera e' concessa dilazione, ai sensi del
quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza  della  rata  di  febbraio
1993,   del   versamento   delle   entrate   per  l'ammontare  di  L.
2.479.979.167,  corrispondente, al netto dei compensi di riscossione,
al carico di  L.  2.484.469.514  iscritto  a  nome  dei  contribuenti
indicati nelle istanze.
   Resta  fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli
atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di  provvedere
al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.
   L'intendenza  di  finanza di Matera dara' attuazione, con apposito
provvedimento, al predetto decreto e provvedera'  ad  ogni  ulteriore
adempimento  nonche' alla revoca o riduzione della dilazione concessa
in relazione alle riscossioni effettuate ed agli  sgravi  di  imposta
accordati al contribuente.