IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                  E
               IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto il regolamento CEE n. 986/89 della Commissione del 10  aprile
1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed
alla  tenuta  dei registri nel settore vitivinicolo ed in particolare
l'articolo 20 dello stesso regolamento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  1965,
n.  162,  concernente  norme  per  la  repressione  delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
  Visto il regolamento ministeriale 20 aprile 1990, n.  184,  recante
disposizioni   nazionali   di   attuazione  delle  norme  del  citato
regolamento CEE n. 986/89;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, come modificato e sostituito dalla
nuova  disciplina  delle denominazioni d'origine dei vini di cui alla
legge 10 febbraio 1992, n.  164,  i  vini  di  qualita'  prodotti  in
regioni  determinate (vini a denominazione di origine controllata e a
denominazione di  origine  controllata  e  garantita)  devono  essere
sottoposti  ad  esami  analitici  ed  organolettici  prima della loro
immissione al consumo e che,  pertanto,  sussistono  idonee  garanzie
sulla  loro  rispondenza  ai  prescritti  requisiti  di  origine e di
qualita';
  Considerata l'opportunita' di prevedere piu'  incisive  misure  per
gli   altri   prodotti   vitivinicoli   destinati   all'estero,   non
appartenenti alla categoria dei vini di qualita' prodotti in  regioni
determinate,  al  fine  di  assicurare la loro rispondenza alle norme
vigenti in materia di produzione e di commercializzazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli operatori che, a scopo di commercio, inviano in altri Paesi,
compresi i Paesi membri della  Comunita'  economica  europea,  mosti,
mosti  parzialmente  fermentati, mosti concentrati, mosti concentrati
rettificati, vini da tavola, vini spumanti  anche  gassificati,  vini
frizzanti  anche  gassificati,  vini  liquorosi,  ivi compresi i vini
aromatizzati,  nonche'  bevande   contenenti   vino,   in   qualsiasi
quantitativo,  anche  se  imbottigliati  o condizionati in recipienti
aventi un volume  nominale  fino  a  60  litri,  devono  munire  tali
prodotti  di  apposita  certificazione  attestante l'avvenuta analisi
chimica  da   cui   risultino   almeno   le   indicazioni   figuranti
nell'allegato  1  al  presente  decreto.  Con  decreto  del  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste puo' essere prescritto che l'analisi
chimica sia estesa anche ad altre indicazioni.
  2. La certificazione di cui al comma 1 e' rilasciata, su  richiesta
ed  a  spese  degli interessati, dai laboratori autorizzati figuranti
nell'elenco di cui all'allegato 2,  nonche'  dai  laboratori  chimici
delle dogane e delle imposte indirette. Gli aggiornamenti dell'elenco
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
  3.  La  certificazione  e' integrata con i riferimenti necessari ad
individuare la partita del prodotto al quale la certificazione stessa
si riferisce e la quantita' del prodotto medesimo.
  4. Qualora una partita sia imbottigliata o condizionata per  essere
inviata  in  diverse  destinazioni estere, anche in tempi diversi, e'
consentito  all'operatore  che  ne  faccia  esplicita  richiesta   al
laboratorio  di  sottoporre ad analisi un unico campione. In tal caso
il laboratorio rilascia un documento certificativo  frazionabile,  il
quale  riporta anche i riferimenti necessari ad individuare i singoli
quantitativi in cui e' stata suddivisa la partita iniziale.