IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE n. 986/89 della Commissione del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed in particolare l'articolo 20 dello stesso regolamento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Visto il regolamento ministeriale 20 aprile 1990, n. 184, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del citato regolamento CEE n. 986/89; Considerato che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, come modificato e sostituito dalla nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vini di qualita' prodotti in regioni determinate (vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita) devono essere sottoposti ad esami analitici ed organolettici prima della loro immissione al consumo e che, pertanto, sussistono idonee garanzie sulla loro rispondenza ai prescritti requisiti di origine e di qualita'; Considerata l'opportunita' di prevedere piu' incisive misure per gli altri prodotti vitivinicoli destinati all'estero, non appartenenti alla categoria dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate, al fine di assicurare la loro rispondenza alle norme vigenti in materia di produzione e di commercializzazione; Decreta: Art. 1. 1. Gli operatori che, a scopo di commercio, inviano in altri Paesi, compresi i Paesi membri della Comunita' economica europea, mosti, mosti parzialmente fermentati, mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, vini da tavola, vini spumanti anche gassificati, vini frizzanti anche gassificati, vini liquorosi, ivi compresi i vini aromatizzati, nonche' bevande contenenti vino, in qualsiasi quantitativo, anche se imbottigliati o condizionati in recipienti aventi un volume nominale fino a 60 litri, devono munire tali prodotti di apposita certificazione attestante l'avvenuta analisi chimica da cui risultino almeno le indicazioni figuranti nell'allegato 1 al presente decreto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo' essere prescritto che l'analisi chimica sia estesa anche ad altre indicazioni. 2. La certificazione di cui al comma 1 e' rilasciata, su richiesta ed a spese degli interessati, dai laboratori autorizzati figuranti nell'elenco di cui all'allegato 2, nonche' dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Gli aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 3. La certificazione e' integrata con i riferimenti necessari ad individuare la partita del prodotto al quale la certificazione stessa si riferisce e la quantita' del prodotto medesimo. 4. Qualora una partita sia imbottigliata o condizionata per essere inviata in diverse destinazioni estere, anche in tempi diversi, e' consentito all'operatore che ne faccia esplicita richiesta al laboratorio di sottoporre ad analisi un unico campione. In tal caso il laboratorio rilascia un documento certificativo frazionabile, il quale riporta anche i riferimenti necessari ad individuare i singoli quantitativi in cui e' stata suddivisa la partita iniziale.