IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre  1991,
n.  413,  che  consente  ai  contribuenti  di  corrispondere mediante
versamento diretto al concessionario della riscossione una  somma  in
luogo  delle  pene  pecuniarie  previste dall'art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per  ricavi  e
compensi non annotati nelle scritture contabili;
  Visto  l'art.  5,  comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio  1992,  n.
66,  che  ha  esteso  alla Federazione italiana sport equestri (FISE)
l'obbligo di effettuare delle  ritenute  all'atto  del  pagamento  di
premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche;
  Visti  gli  articoli  66  e  73  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che stabiliscono le  modalita'  di
versamento  di imposte e ritenute allo sportello del concessionario o
mediante conto corrente postale allo stesso intestato;
  Ritenuta la necessita' di istituire nuovi  codici  tributo  per  il
versamento  delle somme di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), della
legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto il proprio decreto ministeriale 5 febbraio 1992 e considerato
che per il versamento delle  ritenute  sui  premi  corrisposti  dalla
Federazione  italiana  sport  equestri  si possa utilizzare il codice
1051, gia' istituito per le ritenute  operate  dall'Unione  nazionale
incremento razze equine;
  Tenuto  conto che per la riscossione presso il concessionario delle
entrate  di  cui  ai  precedenti  commi  non  si   rende   necessaria
l'approvazione  di  una  specifica modulistica, risultando adattabile
quella gia' in uso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per il versamento al concessionario  delle  somme  dovute  a  norma
dell'art.  4,  comma  1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n.
413, per la violazione degli obblighi relativi alla  contabilita'  di
cui  all'art.  51  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono istituiti i seguenti  gruppi  e  codici-
tributo:
   gruppo 3, codice-tributo 1093 - somme dovute da persone fisiche ex
art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/1991;
   gruppo  5, codice-tributo 2191 - somme dovute da soggetti Irpeg ex
art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/1991;
   gruppo 38, codice-tributo 3090  -  somme  dovute  da  societa'  di
persone ex art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 413/1991.
  Il  periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento o
sul bollettino di conto  corrente  postale  indicato  all'art.  3  e'
l'anno per il quale si presenta la dichiarazione nella forma AA.AA.
  Se  l'esercizio  sociale  coincide con l'anno solare, le due ultime
cifre dell'anno cui si riferisce il  versamento  vanno  ripetute  due
volte;  nel  caso  di esercizio sociale a cavallo di due anni solari,
vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce  il
versamento.
  Alla  dichiarazione  dei redditi va allegato l'attestato rilasciato
dal concessionario o, se il versamento e' fatto utilizzando il canale
postale, l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale.