IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi destinati ad uso agricolo; Ritenuta l'opportunita' di integrare le norme del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1963 per disciplinare l'assegnazione di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da eseguire in terreni presi in affitto; Decreta: Art. 1. L'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da effettuare in terreni presi in affitto deve essere effettuata verso presentazione di copia autentica del relativo contratto debitamente registrato o, in caso di contratto verbale, della denuncia di affitto regolarmente registrata. La predetta documentazione per l'anno in corso puo' essere sostituita dalla copia autentica della dichiarazione presentata al Servizio per i contributi agricoli unificati o da altra idonea certificazione, dalle quali risultino i dati catastali dei terreni presi in affitto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 1992 Il Ministro delle finanze FORMICA Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA