IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente;
  Visto  il  decreto-legge  31  agosto  1987, n. 361, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.   441,   recante
disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
  Visto  in particolare l'art. 14, comma 5, della predetta normativa,
con  il  quale  e'  stato  previsto   il   concorso   del   Ministero
dell'ambiente al finanziamento di impianti e servizi per l'utilizzo e
la  commercializzazione  di  materiali  recuperati  a  seguito  della
raccolta differenziata di rifiuti  solidi  urbani  e  rifiuti  urbani
pericolosi;
  Visto l'art. 14, comma 8, della medesima normativa, con il quale e'
stata  autorizzata  per  lo  scopo  la  spesa di lire 25 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 50 miliardi per l'anno 1989;
  Considerato che con il  proprio  decreto  5  luglio  1988,  n.  283
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172
del  23  luglio  1988), sono state definite le procedure, i tempi e i
modi per la concessione dei finanziamenti in questione;
  Visto l'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 475 del 9 novembre 1988
di conversione del decreto-legge n. 397 del  9  settembre  1988,  che
assegna  ad  altro  utilizzo  20 miliardi della somma disponibile per
l'anno 1989;
  Considerato che, sulla base dell'art. 4 del decreto ministeriale  5
luglio  1988,  n.  283,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 172 del 23 luglio 1988, l'istruttoria  tecnica
dei  programmi  di  investimento  e'  stata affidata alla commissione
tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di  protezione  e
risanamento  ambientale  di  cui all'art. 14, comma 7, della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
  Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente la  determinazione
della  lista  degli interventi ammessi al contributo, con indicazione
dei relativi finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione sia  delle
procedure   per   il   trasferimento   dei   fondi   sia  delle  fasi
dell'attivita' per il controllo e la verifica periodica  dello  stato
di avanzamento degli interventi medesimi;
  Vista  la  legge  26  aprile  1989,  n.  155, con la quale e' stato
convertito il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65;
  Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 30  dicembre  1989,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85
dell'11 aprile 1991, con il quale sono stati ammessi a  finanziamento
n. 25 progetti per un importo complessivo di lire 16.077,41 milioni a
valere sullo stanziamento dell'anno 1988;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente del 9 agosto 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1990, con il
quale si indicava il nuovo termine di presentazione delle istanze  di
finanziamento, a valere sui residui dello stanziamento dell'anno 1988
e  sulle  disponibilita'  dell'anno  1989  entro  i  sessanta  giorni
successivi alla sua pubblicazione;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 297 del 13 settembre 1991;
  Visti  i risultati delle istruttorie e delle valutazioni effettuate
dalla citata commissione tecnico-scientifica per la  valutazione  dei
progetti  di  protezione  e risanamento ambientale, in relazione alle
iniziative proposte per il finanziamento a valere sullo  stanziamento
allo  scopo  disposto  per  l'anno  1989  e sulla somma residua dello
stanziamento dell'anno 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono ammessi al finanziamento di cui in premessa i progetti di  cui
all'allegato  elenco 1, nella misura e con le prescrizioni per alcuni
di essi ivi indicate.