IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti; Visto in particolare l'art. 14, comma 5, della predetta normativa, con il quale e' stato previsto il concorso del Ministero dell'ambiente al finanziamento di impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione di materiali recuperati a seguito della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e rifiuti urbani pericolosi; Visto l'art. 14, comma 8, della medesima normativa, con il quale e' stata autorizzata per lo scopo la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1988 e di lire 50 miliardi per l'anno 1989; Considerato che con il proprio decreto 5 luglio 1988, n. 283 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 23 luglio 1988), sono state definite le procedure, i tempi e i modi per la concessione dei finanziamenti in questione; Visto l'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 475 del 9 novembre 1988 di conversione del decreto-legge n. 397 del 9 settembre 1988, che assegna ad altro utilizzo 20 miliardi della somma disponibile per l'anno 1989; Considerato che, sulla base dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 23 luglio 1988, l'istruttoria tecnica dei programmi di investimento e' stata affidata alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente la determinazione della lista degli interventi ammessi al contributo, con indicazione dei relativi finanziamenti concessi, nonche' l'indicazione sia delle procedure per il trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attivita' per il controllo e la verifica periodica dello stato di avanzamento degli interventi medesimi; Vista la legge 26 aprile 1989, n. 155, con la quale e' stato convertito il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65; Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 30 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991, con il quale sono stati ammessi a finanziamento n. 25 progetti per un importo complessivo di lire 16.077,41 milioni a valere sullo stanziamento dell'anno 1988; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 9 agosto 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1990, con il quale si indicava il nuovo termine di presentazione delle istanze di finanziamento, a valere sui residui dello stanziamento dell'anno 1988 e sulle disponibilita' dell'anno 1989 entro i sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione; Visto l'art. 3 del decreto-legge n. 297 del 13 settembre 1991; Visti i risultati delle istruttorie e delle valutazioni effettuate dalla citata commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, in relazione alle iniziative proposte per il finanziamento a valere sullo stanziamento allo scopo disposto per l'anno 1989 e sulla somma residua dello stanziamento dell'anno 1988; Decreta: Art. 1. Sono ammessi al finanziamento di cui in premessa i progetti di cui all'allegato elenco 1, nella misura e con le prescrizioni per alcuni di essi ivi indicate.