IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto il proprio decreto n. 825201 in data 20 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1992, registro n. 9, foglio n. 64, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992, con cui e' stata disposta, in attuazione delle predette disposizioni, un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, per l'importo di lire 7.000 miliardi, con godimento 1 marzo 1992; Ritenuta la necessita' di procedere alla rettifica di un errore materiale occorso nella redazione del primo comma dell'art. 2 del decreto medesimo; Decreta: Art. 1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 825201 in data 20 febbraio 1992, citato nelle premesse, viene modificato come segue: "Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1 settembre 1992, e' pari al 6 per cento".