IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Visto il proprio decreto  n.  825201  in  data  20  febbraio  1992,
registrato  alla  Corte dei conti il 22 febbraio 1992, registro n. 9,
foglio n. 64, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del  25
febbraio  1992,  con  cui  e'  stata  disposta,  in  attuazione delle
predette disposizioni, un'emissione di  certificati  di  credito  del
Tesoro   settennali,  per  l'importo  di  lire  7.000  miliardi,  con
godimento 1 marzo 1992;
  Ritenuta la necessita' di procedere alla  rettifica  di  un  errore
materiale  occorso  nella  redazione  del primo comma dell'art. 2 del
decreto medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale  n.  825201  in
data  20  febbraio 1992, citato nelle premesse, viene modificato come
segue: "Il tasso di interesse semestrale lordo  relativo  alla  prima
cedola  dei  certificati  di  credito  di  cui  al precedente art. 1,
pagabile il 1 settembre 1992, e' pari al 6 per cento".