IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 35 del regolamento  speciale  per  l'impiego  dei  gas
tossici,  approvato  con  regio  decreto  9 gennaio 1927, n. 147, che
prescrive la revisione delle patenti di  abilitazione  per  l'impiego
dei gas tossici;
  Visto  il  proprio decreto emanato in data 12 febbraio 1991, con il
quale e' stata  disposta  la  revisione  generale  delle  patenti  di
abilitazione  all'uso  dei  gas tossici, rilasciate o revisionate nel
periodo 1 gennaio-31 dicembre 1986;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revisione  delle  patenti  di
abilitazione  rilasciate  o  revisionate  nel  periodo  1 gennaio-31
dicembre 1987;
                              Decreta:
  E'  disposta  la  revisione  delle  patenti  di  abilitazione   per
l'impiego  dei  gas  tossici  rilasciate o revisionate nel periodo 1
gennaio-31 dicembre 1987.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 marzo 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo del primo comma  dell'art.  35  del  R.D.  n.
          147/1927  e'  il seguente: "Con decreto del Ministero della
          sanita' sono ordinate, a periodi  non  maggiori  di  cinque
          anni,  revisioni  parziali  o  generali  delle  patenti  di
          abilitazione per l'impiego dei gas tossici".
             - Il D.M. 12 febbraio 1991  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 27 febbraio
          1991.