IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n.  309,  concernente  la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la  costituzione
della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato
ed  il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con decreto
ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
267 del 28 settembre 1979;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  404404  del 27 dicembre 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, con il
quale  si  autorizza  l'emissione  di  monete  d'argento  da  L.  500
celebrative  del V centenario della scoperta dell'America - millesimo
1992;
  Considerata la necessita':
   di disciplinare  la  prenotazione  e  la  distribuzione  ad  enti,
associazioni  e  privati  italiani  o stranieri delle suddette monete
nelle due versioni: "ordinaria" e "proof";
   di favorire la vendita delle monete in questione anche  attraverso
l'acquisto  diretto presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato;
                              Decreta:
  Gli enti, le associazioni, i privati italiani o  stranieri  possono
effettuare   le   prenotazioni  delle  monete  d'argento  da  L.  500
celebrative del V centenario della scoperta dell'America -  millesimo
1992,  entro  il  31 ottobre 1992 mediante il versamento di L. 26.500
(IVA inclusa) per ogni moneta nella  versione  "ordinaria"  e  di  L.
52.000  (IVA  inclusa) per ogni moneta nella versione "proof" sul c/c
postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca  dello
Stato "Emissione numismatica" - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma.
  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello Stato entro novanta giorni
dalla scadenza dei termini di prenotazione e' tenuto a  versare  alla
Tesoreria  centrale  dello  Stato  il controvalore di tutte le monete
prenotate.
  Al fine di rendere possibile la vendita diretta presso  la  sezione
Zecca  delle  monete  in  questione  entro  i termini stabiliti, alle
condizioni suddette, la Cassa speciale e' autorizzata a consegnare, a
titolo  di  "cauta  custodia",  adeguati   quantitativi   di   monete
all'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  che provvedera' a
versare  mensilmente  alla  Tesoreria   centrale   dello   Stato   il
controvalore delle monete vendute.
  La  direzione  della  Zecca  alla scadenza dei termini retrocedera'
alla Cassa speciale le monete ricevute ai sensi del comma  precedente
e rimaste invendute.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1992
                                                   Il Ministro: CARLI
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 335