IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista   la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre 1970, n. 973;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e  le  succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme  di  manifestazione  di  pericolosita'  sociale e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  luglio  1986,  con  il   quale
l'Associazione dei Lloyd's, con sede legale in Londra (Gran Bretagna)
ed  unico  rappresentante  generale  per  l'Italia  in Roma, e' stata
autorizzata ad esercitare l'attivita'  assicurativa  in  alcuni  rami
danni;
  Vista   l'istanza   in  data  8  ottobre  1990,  con  la  quale  il
rappresentante  generale  della  predetta  Associazione  ha   chiesto
l'autorizzazione  ad estendere l'attivita' assicurativa in altri rami
danni;
  Vista la lettera in data 10 dicembre 1991, n. 111102, con la  quale
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole  in  ordine  all'istanza  presentata  dalla rappresentanza
generale per l'Italia  dell'anzidetta  Associazione  dei  Lloyd's  di
Londra;
   Vista   la   relazione   per  la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione  consultiva
per le assicurazioni private nella seduta del 13 febbraio 1992;
                              Decreta:
  La  rappresentanza  generale  per  l'Italia  dell'Associazione  dei
Lloyd's di Londra, con sede in  Roma,  e'  autorizzata  ad  estendere
l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  nei rami "corpi di veicoli
terrestri", "corpi di veicoli aerei", "corpi  di  veicoli  marittimi,
lacustri  e  fluviali",  "r.c. aeromobili" e "r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 marzo 1992
                                                 Il Ministro: BODRATO