IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1986, con il quale l'Associazione dei Lloyd's, con sede legale in Londra (Gran Bretagna) ed unico rappresentante generale per l'Italia in Roma, e' stata autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa in alcuni rami danni; Vista l'istanza in data 8 ottobre 1990, con la quale il rappresentante generale della predetta Associazione ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'attivita' assicurativa in altri rami danni; Vista la lettera in data 10 dicembre 1991, n. 111102, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'istanza presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia dell'anzidetta Associazione dei Lloyd's di Londra; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 13 febbraio 1992; Decreta: La rappresentanza generale per l'Italia dell'Associazione dei Lloyd's di Londra, con sede in Roma, e' autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami "corpi di veicoli terrestri", "corpi di veicoli aerei", "corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali", "r.c. aeromobili" e "r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 1992 Il Ministro: BODRATO