LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA E LA BANCA D'ITALIA Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni; Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, come modificato da ultimo con decreto del Ministro del tesoro del 18 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1992; Considerato, in particolare, che l'art. 22, comma 3, della citata legge n. 1 del 1991 prevede che la Consob e la Banca d'Italia possano emanare d'intesa disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione e garanzia; EMANANO D'INTESA le unite disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia. Le disposizioni constano di quindici articoli. Il presente provvedimento e le disposizioni annesse saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi saranno altresi' pubblicati nel Bollettino della Consob. Roma, 16 marzo 1992 Il presidente della Consob BERLANDA Il Governatore della Banca d'Italia CIAMPI