LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
                                  E
                          LA BANCA D'ITALIA
  Visto  l'art.  25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  giugno  1974,  n.   216,   e   le   successive
modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro 8 febbraio 1988, come
modificato da ultimo con decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  18
febbraio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 44 del 22
febbraio 1992;
  Considerato, in particolare, che l'art. 22, comma 3,  della  citata
legge n. 1 del 1991 prevede che la Consob e la Banca d'Italia possano
emanare     d'intesa    disposizioni    concernenti    l'istituzione,
l'organizzazione ed il funzionamento di una cassa di compensazione  e
garanzia;
                          EMANANO D'INTESA
le  unite disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed
il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia.
  Le disposizioni constano di quindici articoli.
  Il  presente  provvedimento  e  le  disposizioni  annesse   saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entreranno in
vigore  dal  giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione. Essi
saranno altresi' pubblicati nel Bollettino della Consob.
   Roma, 16 marzo 1992
                                     Il presidente della Consob
                                              BERLANDA
Il Governatore della Banca d'Italia
              CIAMPI