IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite  quote  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato  con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto che il 1 marzo 1992 verranno in scadenza i buoni  del  Tesoro
poliennali:  9,15%,  emessi  con  decreto  ministeriale 25 marzo 1987
(Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1987), 11%, emessi con decreto
ministeriale 26 marzo 1988 (Gazzetta Ufficiale n.  75  del  30  marzo
1988),   12,50%,  emessi  con  decreto  ministeriale  24  marzo  1989
(Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989)  e  12,50%,  emessi  con
decreto  ministeriale 19 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24
aprile 1990);
  Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1991  (Gazzetta  Ufficiale
n.  300 del 23 dicembre 1991), 22 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale n.
21 del 27 gennaio 1992) e 20 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale n.  46
del  25  febbraio  1992),  con  i quali e' stata disposta l'emissione
rispettivamente della prima, seconda e terza tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una quarta  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  12%  - 1 gennaio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni
in contanti e, per quanto occorra, al  rinnovo  dei  soli  menzionati
buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% nominativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997, per un importo  di  lire  6.000
miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 95,95%
ed  alle  medesime  altre condizioni e modalita' previste dal decreto
ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 23 dicembre 1991.
  L'assegnazione dei buoni della  predetta  tranche  avviene  con  il
sistema    dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto   di
sottoscrizione".  Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta   la
maggiorazione  di  prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel
precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella  richiesta  di
essere  disposto  a  corrispondere  al  Tesoro per l'assegnazione dei
buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel-
ative operazioni.
  L'importo in emissione e' incrementabile di lire 52.283.300.000, da
destinare  al  rinnovo  dei  buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e
12,50%, di scadenza 1 aprile 1992, nominativi.
  Restano ferme, per quanto concerne la quarta tranche dei buoni  del
Tesoro   poliennali  12%  -  1  gennaio  1992/1997,  le  disposizioni
dell'art. 1,  terzo  comma,  e  dell'art.  17  del  predetto  decreto
ministeriale  18  dicembre  1991, riguardante l'emissione della prima
tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del  12%,  pagabile,
al   netto,   indicato  su  ciascuna  cedola,  in  due  semestralita'
posticipate, il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno di  durata  del
prestito.
  I  possessori  di  soli  buoni  del  Tesoro poliennali 9,15%, 11% e
12,50% di scadenza 1 aprile 1992, nominativi, qualora  non  intendano
ottenere  il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo
nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al
portatore in applicazione degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza
degli interessi dal 1 gennaio 1992.