IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415; Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984 n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto che il 1 marzo 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali: 9,15%, emessi con decreto ministeriale 25 marzo 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1987), 11%, emessi con decreto ministeriale 26 marzo 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1988), 12,50%, emessi con decreto ministeriale 24 marzo 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989) e 12,50%, emessi con decreto ministeriale 19 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1990); Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991), 22 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1992) e 20 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992), con i quali e' stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, seconda e terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% nominativi; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997, per un importo di lire 6.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 95,95% ed alle medesime altre condizioni e modalita' previste dal decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991. L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un "diritto di sottoscrizione". Il "diritto di sottoscrizione" rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle rel- ative operazioni. L'importo in emissione e' incrementabile di lire 52.283.300.000, da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1 aprile 1992, nominativi. Restano ferme, per quanto concerne la quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/1997, le disposizioni dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 18 dicembre 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 12%, pagabile, al netto, indicato su ciascuna cedola, in due semestralita' posticipate, il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno di durata del prestito. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50% di scadenza 1 aprile 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 gennaio 1992.