IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del debito pubblico cura
normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli  nominativi
rimborsabili,  di  cui  all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651,
nonche' operazioni di investimenti di capitali in  titoli  nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposite  quote  dei  nuovi  buoni,  al  fine  di conseguire maggiore
speditezza  nel  predetto   servizio,   rendendolo,   nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto  che il 1 aprile 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 9,15%, emessi  con  decreto  ministeriale  25  marzo  1987
(Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 1987), 11%, emessi con decreto
ministeriale  26  marzo  1988  (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo
1988),  12,50%,  emessi  con  decreto  ministeriale  24  marzo   1989
(Gazzetta  Ufficiale  n.  73  del 29 marzo 1989) e 12,50%, emessi con
decreto ministeriale 19 aprile 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del  24
aprile 1990);
  Visti  i  decreti ministeriali 18 dicembre 1991 (Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 23 dicembre 1991), 22 gennaio 1992 (Gazzetta Ufficiale  n.
21  del 27 gennaio 1992) e 20 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 46
del 25 febbraio 1992), con i  quali  e'  stata  disposta  l'emissione
rispettivamente  della  prima,  seconda e terza tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 12% - 1 gennaio 1992/2002;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  quarta  tranche  dei  predetti buoni del Tesoro
poliennali 12% - 1 gennaio 1992/2002, da destinare  a  sottoscrizioni
in  contanti  e,  per  quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati
buoni del Tesoro poliennali 9,15%, 11% e 12,50%, nominativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del  Tesoro
poliennali  12%  -  1 gennaio 1992/2002, per un importo di lire 5.000
miliardi nominali, allo stesso prezzo  fisso  di  emissione  di  lire
93,85%  ed  alle  medesime  altre condizioni e modalita' previste dal
decreto ministeriale 18  dicembre  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1991.
  L'assegnazione  dei  buoni  della  predetta  tranche avviene con il
sistema   dell'asta   marginale   riferito   ad   un   "diritto    di
sottoscrizione".   Il  "diritto  di  sottoscrizione"  rappresenta  la
maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione  indicato  nel
precedente  comma,  che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di
essere disposto a corrispondere  al  Tesoro  per  l'assegnazione  dei
buoni.  Le  richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti
ed  irrevocabili  e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle
relative operazioni.
  L'importo di emissione e' incrementato  di  L.  52.283.300.000,  da
destinare  al  rinnovo  dei B.T.P. 9,15%, 11% e 12,50%, di scadenza 1
aprile 1992, nominativi.
  Restano ferme, per quanto concerne la quarta tranche del buoni  del
Tesoro   poliennali  12%  -  1  gennaio  1992/2002,  le  disposizioni
dell'art. 1,  terzo  comma,  e  dell'art.  17  del  predetto  decreto
ministeriale  18  dicembre  1991, riguardante l'emissione della prima
tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del  12%,  pagabile,
al   netto,   indicato  su  ciascuna  cedola,  in  due  semestralita'
posticipate, il 1 luglio ed il 1 gennaio di ogni anno di  durata  del
prestito.
  I  possessori  di  soli  buoni  del  Tesoro poliennali 9,15%, 11% e
12,50%, di scadenza 1 aprile 1992, nominativi, qualora non  intendano
ottenere  il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo
nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al
portatore in applicazione degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza
degli interessi dal 1 gennaio 1992.