IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto il comma 4 del citato art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al Fondo per la protezione civile e non interamente impiegate; Considerato che le somme di cui al sopra citato art. 1 del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono esaurite, e che pertanto, al fine di affrontare l'emergenza di alcuni dissesti idrogeologici che si appalesa improcrastinabile, e' necessario far ricorso alla residua disponibilita' dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 15 febbraio 1989 dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumita' causato da un movimento franoso che interessa la passeggiata orientale nel comune di Ortona; Vista la nota n. 4004 datata 18 febbraio 1989 del comune di Ortona con la quale si trasmette un progetto di L. 3.885.000.000 per il risanamento del dissesto idrogeologico in atto nella passeggiata orientale; Vista la nota n. 13444 datata 1 giugno 1990 con la quale il comune di Ortona, oltre a segnalare l'aggravamento del dissesto idrogeologico, rappresenta i disagi sostenuti dalla popolazione a causa delle ordinanze di sgombero emesse sugli edifici lesionati per effetto del movimento franoso nonche' per la chiusura al traffico dell'unica strada di accesso al porto e stazione ferroviaria; Vista la nota n. 124 datata 3 gennaio 1991 con la quale il comune di Ortona segnala, nuovamente, lo stato di pericolo incombente per piu' di mille abitanti, riproponendo un finanziamento di almeno lire 4 miliardi come primo urgente intervento; Vista la nota datata 12 marzo 1992 del comune di Ortona con la quale si sollecita almeno un finanziamento stralcio di L. 800.000.000; Ravvisata la necessita', in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, comunque, con urgenza, un primo immediato intervento sul movimento franoso su citato, teso all'eliminazione del piu' incombente pericolo per la pubblica incolumita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Per le finalita' di cui in premessa, il comune di Ortona e' autorizzato all'esecuzione delle attivita' e delle opere piu' urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico interessante la zona del centro storico dell'abitato.