All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Agli assessorati regionali agricoltura Agli organi regionali di controllo Alle province autonome di Trento e di Bolzano Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali All'Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (ASSALZOO) Ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91 viene messo in vendita, mediante aggiudicazione, latte scremato in polvere, detenuto dagli organismi di intervento, che deve essere obbligatoriamente trasformato in alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 1725/79. Al riguardo, occorre prevedere idonee disposizioni per le importazioni di latte scremato in polvere, acquistato presso gli organismi di intervento di altri Paesi membri, e spedito in Italia ai sensi del regolamento CEE n. 1624/76. Trattandosi di prodotto proveniente dalle scorte di intervento e destinato ad una utilizzazione particolare, il latte scremato in polvere di cui trattasi viene sottoposto ad un controllo doganale o a un controllo amministrativo di effetto equivalente, secondo quanto previsto dal regolamento CEE n. 569/88, al fine di accertarne la destinazione prevista dal regolamento CEE n. 3398/91. L'applicazione combinata dei regolamenti CEE n. 3398/91 e n. 1624/76 implica la costituzione di due cauzioni e nel documento che accompagna il latte scremato in polvere, emesso dalla dogana del Paese speditore, figurano le menzioni relative ai due regolamenti. Il latte scremato in polvere di cui trattasi deve essere obbligatoriamente trasformato in alimenti composti per animali ai sensi del regolamento CEE n. 1725/79 e pertanto le amministrazioni e gli operatori interessati (ai fini del controllo e dello svincolo delle relative cauzioni) devono attenersi alle procedure previste dal decreto ministeriale 20 agosto 1984 salvo quanto previsto dalla presente circolare. Ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 3398/91, la cauzione di trasformazione e' costituita presso l'organismo di intervento dello Stato membro in cui avviene la trasformazione del prodotto e pertanto, nel caso di spedizione di latte scremato in polvere in Italia, detta cauzione sara' costituita presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), utilizzando, nel caso di polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie, i fac-simile allegati 1 e 2 della presente circolare e attenendosi alle disposizioni da questa impartite. All'atto della costituzione della cauzione l'AIMA procede secondo quanto previsto all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 569/88. A seguito degli accordi intervenuti fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, la dogana in cui saranno espletate le formalita' doganali di importazione provvedera', sulla base delle indicazioni riportate nel documento di transito comunitario trasmesso dalla dogana del Paese membro in cui ha sede l'organismo d'intervento venditore, ad integrare le indicazioni contenute nel documento redatto ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto ministeriale 20 agosto 1984, secondo lo schema riportato nell'allegato 3 della presente circolare. In particolare dovra' essere indicato: il riferimento al regolamento da applicare; estremi del documento emesso dalla dogana estera per garantire il controllo della destinazione previsto dal regolamento CEE n. 3398/91; data entro la quale deve avvenire la denaturazione o la trasformazione in alimenti composti. I detentori del latte scremato in polvere devono far risultare nella contabilita' tenuta ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e nella relativa documentazione commerciale che il prodotto e' stato acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 3398/81. Gli organi di controllo, oltre ad effettuare i controlli previsti dai regolamenti CEE n. 1725/79 e n. 1624/76 dovranno verificare che il latte scremato in polvere sia denaturato o trasformato in alimenti composti per animali entro i termini stabiliti dall'art. 3 del regolamento CEE n. 3398/91. Effettuati tutti gli accertamenti di cui al comma precedente, l'organo di controllo comunica tempestivamente all'AIMA e alla dogana, conformemente all'art. 13, quinto comma, del decreto ministeriale 20 agosto 1984, l'esito dei controlli precisando la data in cui e' avvenuta la denaturazione o la trasformazione in alimenti composti. Sulla base di tale comunicazione l'AIMA, dopo aver accertato che la denaturazione o incorporazione sono state effettuate entro i termini prescritti, procede allo svincolo delle relative cauzioni. Il Ministro: GORIA