All'Azienda   di   Stato  per  gli
                                  interventi  nel  mercato   agricolo
                                  (AIMA)
                                  Agli      assessorati     regionali
                                  agricoltura
                                  Agli organi regionali di controllo
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  di Bolzano
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento   delle    dogane    -
                                  Direzione   centrale   dei  servizi
                                  doganali
                                  All'Associazione  nazionale  tra  i
                                  produttori  di  alimenti zootecnici
                                  (ASSALZOO)
  Ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91  viene  messo  in  vendita,
mediante  aggiudicazione,  latte  scremato in polvere, detenuto dagli
organismi  di   intervento,   che   deve   essere   obbligatoriamente
trasformato in alimenti composti per animali ai sensi del regolamento
CEE n. 1725/79.
  Al   riguardo,   occorre   prevedere  idonee  disposizioni  per  le
importazioni di latte scremato  in  polvere,  acquistato  presso  gli
organismi di intervento di altri Paesi membri, e spedito in Italia ai
sensi del regolamento CEE n. 1624/76.
  Trattandosi  di  prodotto  proveniente dalle scorte di intervento e
destinato ad una utilizzazione  particolare,  il  latte  scremato  in
polvere di cui trattasi viene sottoposto ad un controllo doganale o a
un  controllo  amministrativo  di effetto equivalente, secondo quanto
previsto dal regolamento CEE n. 569/88,  al  fine  di  accertarne  la
destinazione prevista dal regolamento CEE n.  3398/91.
  L'applicazione  combinata  dei  regolamenti  CEE  n.  3398/91  e n.
1624/76 implica la costituzione di due cauzioni e nel  documento  che
accompagna  il  latte  scremato  in  polvere, emesso dalla dogana del
Paese speditore, figurano le menzioni relative ai due regolamenti.
  Il  latte  scremato  in  polvere  di  cui  trattasi   deve   essere
obbligatoriamente  trasformato  in  alimenti  composti per animali ai
sensi del regolamento CEE n. 1725/79 e pertanto le amministrazioni  e
gli  operatori  interessati  (ai  fini del controllo e dello svincolo
delle relative cauzioni) devono attenersi alle procedure previste dal
decreto ministeriale 20  agosto  1984  salvo  quanto  previsto  dalla
presente circolare.
  Ai  sensi  dell'art. 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento
CEE n. 3398/91, la cauzione di trasformazione  e'  costituita  presso
l'organismo  di  intervento  dello  Stato  membro  in  cui avviene la
trasformazione del prodotto e pertanto, nel  caso  di  spedizione  di
latte  scremato in polvere in Italia, detta cauzione sara' costituita
presso l'Azienda di Stato per gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(AIMA),  utilizzando, nel caso di polizze fidejussorie o fidejussioni
bancarie, i fac-simile allegati 1 e  2  della  presente  circolare  e
attenendosi alle disposizioni da questa impartite.
  All'atto  della  costituzione della cauzione l'AIMA procede secondo
quanto previsto all'art. 5,  paragrafo  2,  del  regolamento  CEE  n.
569/88.
  A    seguito   degli   accordi   intervenuti   fra   il   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e il Dipartimento delle  dogane  del
Ministero  delle  finanze,  la  dogana  in  cui  saranno espletate le
formalita' doganali di importazione  provvedera',  sulla  base  delle
indicazioni riportate nel documento di transito comunitario trasmesso
dalla dogana del Paese membro in cui ha sede l'organismo d'intervento
venditore,  ad  integrare  le  indicazioni  contenute  nel  documento
redatto  ai  sensi  dell'art.  12,   secondo   comma,   del   decreto
ministeriale   20   agosto   1984,   secondo   lo   schema  riportato
nell'allegato 3 della presente circolare.
  In particolare dovra' essere indicato:
   il riferimento al regolamento da applicare;
   estremi del documento emesso dalla dogana estera per garantire  il
controllo della destinazione previsto dal regolamento CEE n. 3398/91;
   data   entro   la  quale  deve  avvenire  la  denaturazione  o  la
trasformazione in alimenti composti.
  I detentori del latte scremato  in  polvere  devono  far  risultare
nella contabilita' tenuta ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto
1984  e  nella relativa documentazione commerciale che il prodotto e'
stato acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 3398/81.
  Gli organi di controllo, oltre ad effettuare i  controlli  previsti
dai  regolamenti  CEE n. 1725/79 e n. 1624/76 dovranno verificare che
il latte scremato in polvere sia denaturato o trasformato in alimenti
composti per animali  entro  i  termini  stabiliti  dall'art.  3  del
regolamento CEE n. 3398/91.
  Effettuati  tutti  gli  accertamenti  di  cui  al comma precedente,
l'organo  di  controllo  comunica  tempestivamente  all'AIMA  e  alla
dogana,   conformemente   all'art.  13,  quinto  comma,  del  decreto
ministeriale 20 agosto 1984, l'esito dei controlli precisando la data
in cui e' avvenuta la denaturazione o la trasformazione  in  alimenti
composti.
  Sulla base di tale comunicazione l'AIMA, dopo aver accertato che la
denaturazione  o incorporazione sono state effettuate entro i termini
prescritti, procede allo svincolo delle relative cauzioni.
                                                   Il Ministro: GORIA