IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari; Visto l'art. 15 della stessa legge, con cui e' stato istituito un Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, in conseguenza dello svolgimento delle attivita' di intermediazione in valori mobiliari; Considerato che lo stesso art. 15 dispone che il Ministro del tesoro su proposta della Consob, formulata d'intesa con la Banca d'Italia, determina con proprio decreto le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonche' la misura del contributo, i casi, le modalita' ed i limiti di intervento del Fondo e le norme per la gestione e l'investimento delle attivita' del Fondo stesso; Visto il decreto ministeriale del 30 settembre 1991 recante la disciplina di organizzazione e di funzionamento del predetto Fondo nazionale di garanzia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 3 ottobre 1991; Considerato che l'ultimo comma del summenzionato art. 15 stabilisce che deve essere previsto il trasferimento al Fondo nazionale di garanzia della quota parte dei fondi comuni di cui all'art. 7 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, spettante ad ogni singolo agente di cambio partecipante alle societa' di intermediazione mobiliare a diminuzione di quanto dovuto al Fondo stesso da parte delle medesime societa'; Vista la lettera n. 92001405 del 5 marzo 1992 con la quale la Consob ha proposto una integrazione della disciplina di cui al citato decreto ministeriale 30 settembre 1991, al fine di dare attuazione al disposto del ripetuto art. 15, ultimo comma, nonche' la sostituzione della tabella annessa al medesimo decreto ministeriale; Vista la lettera n. 54895 del 3 marzo 1992, con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa in ordine alla proposta della Consob; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto l'espressione: a) "Legge" indica la legge 2 gennaio 1991, n. 1; b) "Fondo" indica il Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 15 della legge.