IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, che ha prorogato
alcuni termini di pagamento;
  Visti  gli  articoli  6  e  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, che stabiliscono le modalita'
di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario
o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;
  Visti gli articoli  66  e  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  gennaio 1988, n. 43, che regolano la riscossione e il
versamento delle somme riscosse dai concessionari mediante versamento
diretto;
  Tenuto conto che il comma 9 del  citato  art.  11  della  legge  30
dicembre  1991,  n.  413, stabilisce che l'imposta dovuta deve essere
corrisposta mediante versamento diretto  nei  modi  previsti  per  il
versamento delle imposte sui redditi;
  Ritenuta  la  necessita'  di  istituire nuovi codici tributo per il
versamento delle imposte di cui all'art. 11, comma  9,  della  citata
legge n. 413;
  Visto  il  proprio decreto del 3 maggio 1991, con il quale e' stata
approvata la distinta Mod. 8 per il  versamento  allo  sportello  del
concessionario di alcune imposte sostitutive e si e' stabilito che le
stesse  imposte  possono  essere  versate  anche con il bollettino di
conto corrente postale Mod. 11;
  Considerato che per la riscossione delle entrate  di  cui  all'art.
11,  comma  9,  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413, non si rende
necessaria l'approvazione di una  specifica  modulistica,  risultando
adattabile quella gia'
in uso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  il  versamento  al concessionario delle imposte dovute a norma
dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  sulle
somme   percepite   in   conseguenza   di   atti  anche  volontari  o
provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 e fino  alla
data  del 31 dicembre 1991, sempreche' l'incremento di valore non sia
stato assoggettato all'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
degli immobili, sono istituiti i seguenti gruppi e codici tributo:
gruppo 55 codice tributo 1053 - Imposta sostitutiva su indennita' di
                                 esproprio, occupazione, ecc.;
gruppo 55 codice tributo 1054 - Irpef su indennita' di esproprio,
                                 occupazione, ecc. (tassazione
                                 separata);
gruppo 55 codice tributo 1055 - Irpeg su indennita' di esproprio,
                                 occupazione, ecc. (tassazione
                                 separata);
gruppo 55 codice tributo 1056 - Ilor su indennita' di esproprio,
                                 occupazione, ecc. (tassazione
                                 separata).