IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  recante  norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1›  luglio  1980,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata e garantita del vino "Brunello di Montalcino" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni   di   origine  dei  vini,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1990;
  Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze  tecniche  della
zona  nonche'  alla  situazione  tradizionale del vino in discorso di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  di
concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata   e   garantita   del   vino   "Brunello  di  Montalcino"
riconosciuta con decreto del Presidente della  Repubblica  1›  luglio
1980 e' sostituito per intero con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
   e garantita del vino "Brunello di Montalcino".
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine controllata e garantita "Brunello di
Montalcino" e' riservata al vino rosso che risponde  alle  condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.