IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930,  recante  norme per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre  1983,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata del vino "Rosso di Montalcino" ed e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni  di  origine  dei  vini,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1990;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
                              Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata del vino "Rosso di Montalcino" riconosciuta  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica 25 novembre 1983 e' sostituito per
intero con il seguente testo:
           Disciplinare di produzione della denominazione
        di origine controllata del vino "Rosso di Montalcino"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Rosso  di  Montalcino"  e'
riservata  al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.