IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Rosso di Montalcino" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1990; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Decreta: Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Rosso di Montalcino" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983 e' sostituito per intero con il seguente testo: Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Rosso di Montalcino" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Rosso di Montalcino" e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.