IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 7 della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
  Visto  il comma 1-sexies del suddetto articolo, che prevede che gli
spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, istituito con
legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni, possano svolgere
i compiti ivi indicati in conformita' alle disposizioni  dettate  con
decreto del Ministro delle finanze;
  Ritenuta  la  necessita' di stabilire le modalita' per l'esecuzione
dei predetti compiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli spedizionieri  doganali,  iscritti  all'albo  professionale,
istituito  con  legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni e
che esercitano l'attivita' professionale non vincolati a rapporto  di
lavoro  subordinato,  possono  svolgere  i compiti previsti dal comma
1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge  30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito  in  legge  dalla  legge  6  febbraio  1992,  n.  66,  con
l'osservanza delle prescrizioni dettate dal presente decreto.