IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            D'INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Viste  le  leggi 20 giugno 1966, n. 599, 31 marzo 1971, n. 201 e 23
marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale
nelle  piccole  isole,  che  attribuiscono  al  Ministro  dei  lavori
pubblici  d'intesa  con  il  Ministro del turismo e dello spettacolo,
sentite le amministrazioni comunali interessate e la  locale  azienda
autonoma  di  cura,  soggiorno e turismo, la facolta' di vietare, nei
mesi di piu' intenso  movimento  turistico,  l'afflusso  sulle  isole
stesse  di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della
popolazione stabilmente residente;
  Vista la delibera della giunta municipale  di  Ischia  in  data  21
gennaio 1992, n. 11;
  Vista  la  delibera del commissario prefettizio del comune di Forio
in data 7 febbraio 1992, n. 257;
  Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in  data  12
marzo 1992, n. 51;
  Vista la delibera del consiglio comunale di Barano d'Ischia in data
27 gennaio 1992, n. 10;
  Vista  la delibera della giunta municipale di Casamicciola Terme in
data 25 febbraio 1992, n. 61;
  Vista la delibera del consiglio comunale di Serrara Fontana in data
6 febbraio 1992, n. 6;
  Vista la nota dell'azienda autonoma di cura,  soggiorno  e  turismo
delle isole di Ischia e di Procida in data 31 gennaio 1992, n. 287;
  Vista  la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data
19 febbraio 1992, n. 232;
  Vista la nota della prefettura di Napoli in data 21 marzo 1992,  n.
013292,  con  la  quale vengono proposte misure atte a contemperare i
differenti interessi emersi dalle suddette delibere;
  Ritenute opportuno adottare i richiesti  provvedimenti  limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti sulla base delle proposte
formulate dalla prefettura di Napoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal  10 aprile 1992 al 30 settembre 1992 e' vietato l'afflusso e la
circolazione sull'isola di  Ischia,  comuni  di  Casamicciola  Terme,
Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli
autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a personale  ivi
non residenti stabilmente.