IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83; Visto l'ordine del giorno, accolto dal Governo, della terza commissione permanente della Camera dei deputati, dell'8 febbraio 1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1989), come modificato ed integrato con i decreti ministeriali 28 novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989), 12 febbraio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1990) e 18 marzo 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1991) con cui sono state stabilite le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario dei consorzi per il commercio estero inoltrate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 83/1989, provvedendosi altresi' in applicazione di quanto previsto dalla citata legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di pubblicita' dei procedimenti amministrativi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1990) concernente i settori merceologici specializzati; Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al citato decreto 5 giugno 1989 nonche' di riformulare lo stesso in un'unica stesura che comprenda ogni successiva modifica ed integrazione apportata, al fine di assicurare una piu' agile consultazione delle relative norme; Decreta: Art. 1. R e q u i s i t i 1. Devono intendersi quali consorzi artigiani, quelli iscritti alle separate sezioni dell'albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. Devono intendersi ubicati nel Mezzogiorno quei consorzi aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e le cui aziende associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori richiamati. 3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma quinto, della legge 83/1989 e del successivo art. 3, lettera b), del presente decreto, i consorzi per il commercio estero costituiti a partire dall'entrata in vigore della legge n. 83/1989 devono raggruppare in maggioranza imprese non associate in precedenza ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato. 4. Il possesso dei requisiti previsti dalla legge nonche' degli elementi preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto, sara' autocertificato dal legale rappresentante del consorzio, in conformita' con la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con la circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988. 5. Apposita dichiarazione del legale rappresentante del consorzio dovra' certificare che le imprese partecipanti non siano contemporaneamente associate a piu' di due consorzi per il commercio estero, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 e n. 240/1981, restando salva la possibilita' per le imprese di partecipare anche ad ulteriori consorzi costituiti con lo scopo esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero per la penetrazione commerciale in Paesi extra comunitari.