IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 83;
  Visto  l'ordine  del  giorno,  accolto  dal  Governo,  della  terza
commissione  permanente  della  Camera  dei deputati, dell'8 febbraio
1989;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto  ministeriale  5  giugno  1989  (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del 30 giugno 1989), come modificato ed
integrato con i decreti ministeriali  28  novembre  1989  (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 1989), 12 febbraio
1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1990)  e
18  marzo  1991  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 89 del 16
aprile 1991) con cui sono state stabilite le direttive e i criteri di
valutazione delle domande di contributo finanziario dei consorzi  per
il  commercio  estero  inoltrate  ai sensi dell'art. 4 della legge n.
83/1989, provvedendosi altresi' in applicazione  di  quanto  previsto
dalla  citata  legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di pubblicita'
dei procedimenti amministrativi;
 Visto il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  23  febbraio  1990  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1990) concernente i settori merceologici
specializzati;
  Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche al citato decreto 5
giugno 1989 nonche' di riformulare lo stesso in un'unica stesura  che
comprenda ogni successiva modifica ed integrazione apportata, al fine
di assicurare una piu' agile consultazione delle relative norme;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          R e q u i s i t i
  1. Devono intendersi quali consorzi artigiani, quelli iscritti alle
separate  sezioni  dell'albo  di  cui all'art. 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443.
  2. Devono intendersi ubicati nel Mezzogiorno quei  consorzi  aventi
sede  nei  territori  di  cui  all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato   con   decreto   del
Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, e le cui aziende
associate abbiano sede, per almeno 4/5, nei territori richiamati.
  3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma quinto, della legge
83/1989 e del successivo art. 3, lettera b), del presente decreto,  i
consorzi per il commercio estero costituiti a partire dall'entrata in
vigore  della  legge  n.  83/1989  devono  raggruppare in maggioranza
imprese  non  associate  in  precedenza  ad  altri  consorzi  per  il
commercio  estero  che  abbiano  usufruito  di  contributi finanziari
annuali erogati dallo Stato.
  4. Il possesso dei requisiti previsti  dalla  legge  nonche'  degli
elementi  preferenziali di cui all'art. 3 del presente decreto, sara'
autocertificato  dal  legale   rappresentante   del   consorzio,   in
conformita'  con  la  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con la circolare
del Ministro per la funzione pubblica n. 26779 del 20 dicembre 1988.
  5. Apposita dichiarazione del legale rappresentante  del  consorzio
dovra'   certificare   che   le   imprese   partecipanti   non  siano
contemporaneamente associate a piu' di due consorzi per il  commercio
estero,  di  cui  uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano
dei  contributi  finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 e n.
240/1981,  restando  salva  la  possibilita'  per   le   imprese   di
partecipare  anche  ad  ulteriori  consorzi  costituiti  con lo scopo
esclusivo  di  gestire  una  struttura  stabile  all'estero  per   la
penetrazione commerciale in Paesi extra comunitari.